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Provvedimento del 15 marzo 2018 [8987185]

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[doc. web n. 8987185]

Provvedimento del 15 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 15 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 dicembre 2017 da XX nei confronti di VIR Management S.r.l. con il quale la ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano relativi a “progressivi ferie e permessi non esposti nei cedolini paga e l’accesso alle (…) timbrature mediante badge” riferite agli orari di entrata e di uscita dal luogo di lavoro; 

PRESO ATTO che la ricorrente ha contestualmente dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi degli artt. 74 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che, pertanto, la stessa può essere esonerata dal pagamento dei diritti di segreteria;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 22 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente; 

VISTA la nota del 10 gennaio 2018 con la quale la resistente ha comunicato i dati richiesti dall’interessata;

VISTA la memoria del 13 febbraio 2018 con la quale la ricorrente ha ribadito la propria istanza di conoscere il progressivo di ferie e permessi non esposti nei cedolini paga;

VISTA la nota del 30 gennaio 2018 con la quale la resistente ha dichiarato di aver già comunicato tutti i dati richiesti, ivi inclusi quelli da ultimo richiamati, trasmessi attraverso l’inoltro di apposito prospetto; 

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, che la resistente ha attestato, sia pure nel corso del procedimento,  con dichiarazione di cui la stessa risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver comunicato tutti i dati richiesti e ritenuto che tale riscontro possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione del riconosciuto esonero dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'apparente assenza di ulteriori costi del procedimento a carico della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8987185
Data
15/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso