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Provvedimento del 1° marzo 2018 [8475067]

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[doc. web n. 8475067]

Provvedimento del 1° marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 131 del 1° marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 4 dicembre 2017 da XX rappresentata e difesa dall´avv. Marco Antonio Dal Ben, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy S.r.l., con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione di 9 URL, specificamente individuati negli interpelli preventivi e richiamati nell´atto introduttivo del procedimento in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili ad articoli aventi ad oggetto vicende ad essa estranee;

-  la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare, rappresentato che:

- gli articoli fanno riferimento ad un´inchiesta giudiziaria nella quale non è mai stata coinvolta, ma che ha riguardato il proprio padre per fatti, avvenuti prima del 2007, legati alla sua attività di direttore di una agenzia fiscale e che si è conclusa nel 2012 con una sentenza di patteggiamento;

- di non essere un personaggio pubblico, né di avere mai ricoperto incarichi pubblici, ma di svolgere la professione di avvocato, "e quindi un lavoro del tutto estraneo ai reati contestati al padre";

- la perdurante diffusione in rete degli articoli cui rinviano i citati URL comporta un danno ingiustificato alla propria sfera personale e alla propria reputazione in ragione della sua estraneità ai fatti rappresentati, nonché del fatto che si tratta di notizie "obsolete, superate e prive […] di qualsivoglia interesse pubblico";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 31 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note datate 11 e 18 gennaio 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato che:

- in relazione all´URL indicato al punto 9 dell´elenco, lo stesso "non viene visualizzato nei risultati del motore di ricerca per le ricerche effettuate digitando il nome della ricorrente";

- con riferimento ai restanti URL:

- di non poter aderire alle richieste della ricorrente in ragione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni di cronaca ancora recenti riconducibili al [suo] ruolo professionale, anche di rilevanza pubblica";

- che, nel caso di specie, non possono ritenersi esistenti i presupposti per l´applicazione del diritto all´oblio in ragione sia dell´insussistenza del requisito del trascorrere del tempo, considerato che i contenuti cui rinviano gli URL contestati sono stati pubblicati nel 2010 e riguardano una vicenda che si è conclusa nel 2012, sia dell´attività di avvocato svolta dalla ricorrente che, in quanto professionista iscritta all´albo, deve certamente essere ricompresa fra i soggetti che svolgono "un ruolo pubblico", secondo quanto indicato  dalla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

- che gli articoli presentano notizie veritiere e precise, in quanto, nel riferire del procedimento penale che ha riguardato il padre della ricorrente, riportano i relativi rapporti di parentela, nonché l´elenco delle proprietà immobiliari intestate alla famiglia, informazioni queste da "ritenersi accurate e rilevanti per il ruolo pubblico ricoperto" dalla stessa ricorrente;

VISTA la nota del 15 gennaio 2018 con la quale la ricorrente ha ribadito quanto già rappresentato nella precedente memoria;

RITENUTO, in via preliminare, di dover dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell´URL indicato al punto 9 dell´elenco, considerato che lo stesso non viene indicizzato nel motore di ricerca nel contesto di ricerche per il nome della ricorrente;

CONSIDERATO poi con riferimento agli ulteriori URL indicati nell´atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che dell´elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO a tale riguardo che:

- gli articoli hanno ad oggetto principale informazioni che non hanno riguardato l´interessata, che viene infatti negli stessi citata solo per i rapporti di parentela con i soggetti coinvolti nella citata vicenda giudiziaria e con riferimento alle proprietà immobiliari alla stessa intestate; tuttavia, per le modalità con cui tali informazioni vengono associate alla ricorrente, queste possono "generare un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante" con un conseguente impatto "sproporzionatamente negativo" sulla stessa;

- la permanenza in rete di tali articoli, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nome e cognome della ricorrente, può ritenersi idoneo a causare alla stessa un pregiudizio che non risulta bilanciato dalla sussistenza di uno specifico interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in collegamento con essi (secondo quanto previsto al punto 8 delle citate Linee Guida del WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, trattamento pregiudizievole per l´interessato);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover parzialmente accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dei restanti URL oggetto di richiesta quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessata;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della richiesta;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rimozione dell´URL indicato al n.9 dell´elenco in atti in quanto non indicizzato dal motore di ricerca in connessione al nominativo della ricorrente;

b. accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i restanti URL oggetto di richiesta quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell´interessata;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia