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Provvedimento del 22 febbraio 2018 [8457241]

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[doc. web n. 8457241]

Provvedimento del 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 109 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 17 novembre 2018 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Bauro, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Linkiesta.it S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto ai predetti resistenti, "ciascuno per quanto di propria competenza" con riferimento ad alcuni Url, specificamente individuati nell´atto introduttivo del procedimento, che, a seguito di ricerca esperita a partire dal proprio nominativo, rinviano a due articoli, pubblicati sul sito www linkiesta.it in data 20 marzo 2014 e 11 dicembre 2015:

- la rimozione e/o l´adozione di tutte le misure tecnologicamente necessarie per renderli inaccessibili mediante i comuni motori di ricerca;

- in subordine, l´aggiornamento delle notizie riportate in detti articoli;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che il ricorrente ha chiarito:

- "di non essere mai stato coinvolto in alcuna inchiesta sugli appalti nell´eolico in Sicilia" (come invece sostenuto nell´articolo del 20 marzo 2014);

- di non aver mai ricoperto alcuna carica o partecipazione societaria in Ubiconnect S.p.A. né di essere stato oggetto di "plurimi procedimenti penali" per truffa nel campo delle energie rinnovabili e frodi fiscali (come riportato nell´articolo dell´11 dicembre 2015), tenuto conto che nell´unico procedimento nel quale gli è stato contestato il reato di cui all´art. 640 c.p. è stato assolto con formula piena dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 17 marzo 2016 passata in giudicato;

CONSIDERATO inoltre che l´interessato ha lamentato il pregiudizio derivante dalla facile reperibilità in Internet di informazioni false ed inesatte, tenuto conto che, sulla base della documentazione allegata, le vicende descritte non risultano corrispondenti alla realtà dei fatti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota datata 18 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 11 gennaio 2018 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 12 gennaio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 21 dicembre 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" in ordine agli URL oggetto di richiesta;

VISTA la memoria dell´8 gennaio 2018 con la quale il ricorrente, preso atto dell´adesione alle proprie richieste manifestata da Google, ha segnalato che Linkiesta.it S.p.A. non aveva fornito alcun riscontro nei sensi richiesti;

VISTA la nota del 15 gennaio 2018 con la quale Linkiesta.it S.p.A. ha comunicato al ricorrente di aver provveduto alla rimozione dal proprio sito Internet di entrambi gli articoli indicati nell´atto introduttivo;

VISTA la memoria del 6 febbraio 2018 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro fornito dai titolari, ha chiesto la definizione del procedimento con pronuncia di "cessazione della materia del contendere" e la refusione delle spese, "nella diversa misura pro quota ritenuta di giustizia";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le resistenti fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente del quale quest´ultimo si è infine dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi in parti uguali, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico delle parti resistenti, da ripartirsi in parti uguali, che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia