g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 gennaio 2018 [8146983]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8146983]

Provvedimento dell´11 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 10 dell´11 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 5 ottobre 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Simona Trione, nei confronti della New and Best H.F. srl, suo ex datore di lavoro, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") ha chiesto:

- l´accesso al proprio fascicolo personale inerente il rapporto di lavoro intercorso tra le Parti nel periodo compreso tra il 6 settembre 2007 e l´8 agosto 2017, data in cui -a seguito di una controversia con la resistente in merito ad una richiesta di differenze retributive a vario titolo maturate- la stessa ha rassegnato le proprie dimissioni;

- la comunicazione in forma intellegibile dei dati ad essa riferiti contenuti in tutti gli stampati ovvero "la trasposizione completa ed inequivoca, dei dati su differenti supporti cartacei";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 1° dicembre 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la note datate 16 e 21 novembre 2017 con le quali la New and Best H.F. srl, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Gismondi, ha rappresentato:

- di ritenere il ricorso proposto inammissibile considerato che:

la ricorrente non avrebbe preventivamente inviato il previsto interpello, configurandosi l´istanza dalla stessa presentata in data 31 luglio 2017 quale mero atto di diffida, in quanto privo dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dal Codice;

i documenti oggetto della richiesta sarebbero già in possesso della ricorrente;

- che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l´azienda -che si occupa di fabbricazione di forme e parti in plastica per calzature- svolgendo, con un contratto a tempo indeterminato, mansioni di impiegata:

- di avere già consegnato alla ricorrente:

in occasione dell´assunzione avvenuta il 5 settembre 2007, copia del contratto di lavoro;

le buste paga, "dall´assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro con cadenza mensile e tutte le Certificazioni Uniche che venivano emesse e consegnate alla lavoratrice il 28 febbraio di ogni anno";

copia delle contestazioni e dei provvedimenti disciplinari alla stessa irrogati;

- di trasmettere in allegato al riscontro:

copia del documento sottoscritto dalla ricorrente "per ricevuta e accettazione" del contratto di lavoro, nonché - "a titolo esemplificativo ma non esaustivo" - le ricevute di consegna di trasmissione di due buste paga;

le attestazioni telematiche di malattia, inviate dal medico curante della stessa ricorrente;

i "giudizi di idoneità specifica alla mansione" in possesso del datore di lavoro;

VISTE le memorie trasmesse in data 5 ottobre e 22 novembre 2017 con le quali la ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha in particolare contestato "la veridicità del documento datato 5 settembre 2007 di presunta ricevuta e accettazione della lettera di assunzione […] recante firme di cui […] disconosce l´autenticità e per cui si riserva di agire nelle sedi opportune";

RILEVATO che in relazione a tale profilo, la ricorrente potrà eventualmente rivolgersi all´autorità giudiziaria per far accertare quanto sostenuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un adeguato riscontro in merito, avendo in particolare attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver consegnato alla ricorrente copia della documentazione contenuta nel fascicolo personale, nonché tutti i documenti dalla stessa richiesti;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della New and Best srl, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della New and Best srl., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito;
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia