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Provvedimento del 1° febbraio 2018 [8125264]

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[doc. web n. 8125264]

Provvedimento del 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTE le note n. 5501/17 e 5514/17, entrambe datate 7 aprile 2017 (la seconda delle quali è però pervenuta a conoscenza dell´ufficio solo il 12 ottobre 2017), con le quali il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (di seguito "Nuovo IMAIE"), ente iscritto nel registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Roma, che opera nell´attività di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli artisti, interpreti ed esecutori e dei loro successori (di seguito anche "AIE") nel settore musicale e in quello  audiovisivo, ha chiesto al Garante di adottare un provvedimento di bilanciamento di interessi ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. g), del Codice relativamente alla comunicazione dei dati personali degli AIE agli altri organismi di gestione collettiva (di seguito anche indicati come "collecting") che operano in regime di concorrenza tra loro;

CONSIDERATO che Nuovo IMAIE, per effetto della disposizione di cui all´art. 7 della legge n. 100 del 29 giugno 2010, ha acquisito alcuni compiti e funzioni precedentemente attribuiti all´Istituto Mutualistico per la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori, oggi in liquidazione (IMAIE I.L.), che gestiva e intermediava i diritti connessi degli aventi diritto in regime di monopolio;

CONSIDERATO che, con contratto di comodato d´uso gratuito del 18 gennaio 2011, Nuovo IMAIE ha acquisito da IMAIE I.L. copia dell´archivio generale delle opere degli artisti e che successivamente, con l´accordo contrattuale del 3 giugno 2014, ha assunto l´incarico di procedere alla individuazione e all´attribuzione dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori di opere musicali ed audiovisive (o ai loro eredi), definendone le relative modalità e condizioni;

PRESO ATTO che, a seguito dell´entrata in vigore del c.d. "decreto sulle liberalizzazioni" (art. 39, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), gli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d´autore – che siano  formalmente accreditati nell´elenco delle imprese di intermediazione a seguito dell´adempimento degli oneri di comunicazione legale prescritti dall´art. 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012 – devono operare in concorrenza tra loro nell´ambito di un mercato liberalizzato e, quindi, competono per acquisire i mandati da parte degli AIE, anche al fine di poter sottoscrivere i contratti con gli utilizzatori commerciali;

PRESO ALTRESÌ ATTO che la materia, originariamente disciplinata dalla legge 23 aprile 1941, n. 633, è stata di recente modificata e integrata con d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d´autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l´uso on-line nel mercato interno;

CONSIDERATO che, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, Nuovo IMAIE, formalmente accreditato nel registro delle imprese di intermediazione  dei diritti connessi al diritto d´autore a partire dal 2 maggio 2013 (art. 3, comma 2, DPCM 19 dicembre 2012), rappresenta allo stato oltre cinquemila artisti nel settore audiovisivo e più di seimila nel settore musicale, con un patrimonio complessivo amministrato pari, nel 2015, a 32 milioni di euro;

RILEVATO che, con deliberazione del 22 marzo 2017, l´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione del  procedimento istruttorio avviato il 13 aprile 2016 nei confronti di Nuovo IMAIE per l´accertamento di presunte condotte anticoncorrenziali poste in essere in violazione dell´art. 102 del Trattato sul funzionamento dell´Unione Europea, ha  accettato e reso obbligatori gli impegni assunti da Nuovo IMAIE ai sensi dell´articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato");

VISTO l´Impegno n. 1, in base al quale Nuovo IMAIE, "qualora, in virtù del contratto del 3 giugno 2014, sia a conoscenza di informazioni in merito ai compensi spettanti ad AIE che, in base alle informazioni in suo possesso, risultino essere mandanti di altre collecting", è tenuto a trasmettere tali informazioni alle suddette collecting, "nella misura in cui ciò risulti compatibile (…) con la normativa in materia di protezione dei dati personali (…)" (cfr. par. 1.4 procedimento n. A489 – Proposta di impegni presentata da N.I.);

VISTO l´Impegno n. 4 secondo cui Nuovo IMAIE è tenuto ad "inviare a tutte le imprese che svolgono, in via esclusiva o prevalente, l´attività di intermediazione dei diritti spettanti agli AIE e che risultano (o risulteranno in futuro) iscritte nel registro degli "Intermediari abilitati" di cui all´art. 3, comma 2 del DPCM 19 dicembre 2012, una comunicazione con cui si dichiara disponibile a sottoscrivere un contratto di licenza avente ad oggetto l´accesso alla banca dati costituita da Nuovo IMAIE, di cui l´Istituto è l´unico proprietario e titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica (di seguito "Banca Dati NI") contenente i dati relativi alle opere musicali/audiovisive diffuse dagli utilizzatori fino all´11 marzo 2014" e un "ulteriore contratto di licenza" che preveda l´accesso alla medesima banca dati per tutti i dati in essa contenuti, "compresi quelli relativi alle opere musicali/audiovisive diffuse dagli utilizzatori successivamente all´11 marzo 2014, come di volta in volta aggiornati da Nuovo IMAIE, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie"; inoltre, Nuovo IMAIE si impegna a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali quali metodologie debbano essere seguite per trasferire al licenziatario i dati contenuti nella propria Banca Bati relativi alla c.d. "anagrafica" degli AIE del settore audiovisivo e/o musicale (par. 4.1 e 4.3 proposta sopra citata);

VISTO che, al fine di ottemperare ai predetti impegni, Nuovo IMAIE, considerata la difficoltà di acquisire il consenso di oltre undicimila artisti, interpreti ed esecutori alla comunicazione dei predetti dati agli organismi di gestione collettiva licenziatari, ha formulato la presente istanza di bilanciamento di interessi ex art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, evidenziando che tale comunicazione risponde all´interesse degli organismi medesimi nonché degli stessi artisti, interpreti ed esecutori, così come di eventuali eredi, per la gestione dei relativi diritti;

CONSIDERATO che il citato art. 24, comma 1, lett. g) del Codice rimette al Garante il compito di individuare - sulla base dei princìpi stabiliti dalla legge -  i casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell´interessato;

RITENUTO che, nel caso in esame, tale bilanciamento di interessi debba essere effettuato tenendo conto, da un lato, del nuovo quadro normativo in materia di tutela della concorrenza (e degli obblighi che ne conseguono, anche alla luce della delibera dell´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 marzo 2017) e, dall´altro, della tipologia di dati personali oggetto di comunicazione, al fine di verificare il rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11, comma 1, lett. d) del Codice;

RILEVATO che, sulla base di quanto rappresentato da Nuovo IMAIE., i dati personali oggetto di trattamento sono:

1) con riferimento all´Impegno n. 1 - come risulta dall´allegato n. 3 all´istanza del 7 aprile 2017 – a) codice AIE, b) cognome e nome, c) data di nascita e d) importo ammesso;

2) per l´Impegno n. 4 (come indicato nell´allegato n. 2 alla nota pervenuta il 12  ottobre 2017 e, da ultimo, nella nota del 27 ottobre 2017):

a. dati anagrafici (cod. AIE, cognome e nome, paese di residenza, data di nascita, sesso, nazionalità, eventuale decesso con relativa data);

b. dati c.d. "di contatto" (n. telefono/fax/cellulare, indirizzo mail, tipo mail e note di provenienza n. telefono) e riferimenti web (indirizzo url, descrizione e note provenienza ovvero la fonte di provenienza dell´informazione registrata);

c. dati amministrativi (luogo di nascita, provincia, paese, codice fiscale, partita IVA con data di apertura e chiusura);

d. dati bancari (istituto bancario, numero conto, intestatario e IBAN);

e. dati delegati o domiciliatari (identificativo delegato, tipo delegato ovvero manager, avvocato, commercialista, agente, familiare, coniuge);

f.  dati eredi (identificativo erede/tutore, tipo erede/tutore, coefficiente erede/tutore, % frazione, data inizio compensi);

i dati di cui sopra appartengono alle seguenti quattro categorie:

1) artisti;

2) gruppi (gruppi teatrali o musicali);

3) eredi (in particolare: dati identificativi erede/tutore, coefficiente erede/tutore, percentuale frazione, data inizio compensi);

4) delegati o domiciliatari.

CONSIDERATO che al fine di ottemperare agli Impegni assunti ai sensi dell´art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, Nuovo IMAIE è tenuto a consentire alle società di collecting licenziatarie l´accesso alle informazioni contenute nella banca dati in suo possesso esclusivo, affinché le stesse dispongano della base informativa necessaria per operare in condizioni di parità competitiva, come previsto dal legislatore;

CONSIDERATO che questa Autorità, con nota del 1° dicembre 2017, allo scopo di acquisire maggiori dettagli in ordine all´effettiva indispensabilità delle informazioni contenute nella banca dati di proprietà di Nuovo IMAIE in relazione alle finalità perseguite dalle diverse società di collecting, ha chiesto all´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di "confermare se, fra le informazioni ritenute indispensabili, vi siano anche quelle relative ai contatti diretti di tutti i potenziali contraenti di un contratto di tutela e valorizzazione dei diritti"; visto che la predetta Autorità, con nota del 27 dicembre 2017, nel confermare quanto già rappresentato nella citata deliberazione del 22 marzo 2017, ha precisato che "ai fini della corretta attuazione degli impegni assunti da Nuovo IMAIE in ottemperanza con quanto stabilito nella decisione di accettazione degli impegni del 22 marzo 2017, l´espletamento degli impegni concernenti l´accesso alla banca dati di Nuovo IMAIE è fondamentale al fine di concedere in licenza un prodotto che consenta alle società di gestione collettiva licenziatarie di operare su tutti i dati presenti nella banca dati di Nuovo IMAIE (costantemente aggiornata) (…)"; in tal senso la predetta Autorità ha peraltro ribadito che "tutti i dati, ivi compresi i contatti diretti degli AIE, sono fondamentali per rendere pienamente efficace l´impegno";

RILEVATO che, a tali fini, sia effettivamente necessario adottare un provvedimento di bilanciamento di interessi ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. g), del Codice che consenta di effettuare le comunicazioni previste senza il consenso degli interessati nell´ambito dei legittimi interessi dei destinatari dei dati e, nel caso di specie, degli interessati stessi;

RITENUTO tuttavia che, alla luce dei princìpi di necessità, pertinenza e non eccedenza sopracitati e ferme restando tutte le disposizioni del Codice rilevanti nel caso di specie (con particolare riguardo al rispetto dei princìpi di qualità dei dati, ai tempi di conservazione e all´adozione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del Codice):

1. l´accesso ai dati di cui all´Impegno n. 1, come sopra indicati, potrà essere consentito in maniera piena;

2. l´accesso ai dati di cui all´Impegno n. 4, dovrà invece essere invece consentito  limitatamente ai dati essenziali al raggiungimento delle predette finalità concorrenziali; in particolare, con riferimento a ciascuna delle categorie sopra indicate (artisti, gruppi, eredi e delegati), potranno essere comunicati anche in mancanza del consenso degli interessati:

a. i dati anagrafici (cod. AIE, cognome e nome, paese di residenza, data di nascita, sesso, nazionalità, eventuale decesso con relativa data);

b. i dati c.d. "di contatto" (n. telefono/fax/cellulare, indirizzo mail, tipo mail e note di provenienza n. telefono), ivi compresi i riferimenti web (indirizzo url, descrizione e note di provenienza);

c. i dati riferiti ai delegati o domiciliatari (identificativo delegato, tipo delegato ovvero manager, avvocato, commercialista, agente, familiare, coniuge)

d. i dati riferiti agli eredi (identificativo erede/tutore, tipo erede/tutore, coefficiente erede/tutore, % frazione, data inizio compensi).

CONSIDERATO che, in ragione dell´elevato numero di interessati, i collecting possano prescindere dal rendere una informativa individuale a tutti gli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e pertanto dispone, ai sensi dell´art. 13, commi 3 e 5, lett. c), del Codice, che i medesimi titolari del trattamento forniscano una informativa completa di tutti gli elementi previsti dalla disciplina e indicati in motivazione secondo modalità alternative e semplificate, attraverso la pubblicazione di un avviso sui propri siti web (o altro mezzo ritenuto idoneo), nonché mediante la comunicazione della stessa agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto, integrando la stessa con informazioni di puntuale dettaglio sulle finalità del trattamento; è necessario, in particolare, che ciascuna collecting informi gli interessati circa il fatto che i dati di contatto sono stati acquisiti dalla banca dati di Nuovo IMAIE sulla base di quanto stabilito dall´Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento del 22 marzo 2017 e sulla base del presente provvedimento di bilanciamento di interessi, rendendoli edotti, al contempo, della possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati e ferma restando la possibilità di esercitare in qualunque momento i diversi diritti di cui all´art. 13 del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, autorizza, nei termini di cui in premessa, la comunicazione dei dati personali contenuti nella banca dati del Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, secondo quanto specificato negli impegni n. 1 e 4 di cui alla deliberazione dell´Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 marzo 2017;

b) ai sensi dell´art. 13, commi 3 e 5, lett. c), del Codice, dispone che i collecting forniscano una informativa completa di tutti gli elementi previsti dalla disciplina e indicati in motivazione secondo modalità alternative e semplificate, attraverso la pubblicazione di un avviso sui propri siti web (o altro mezzo ritenuto idoneo), nonché mediante la comunicazione della stessa agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto, integrando la stessa con informazioni di puntuale dettaglio sulle finalità del trattamento, come specificato in particolare nella motivazione

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia