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Parere su 4 schemi di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che ridefiniscono alcune informazioni già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 1° febbraio 2018

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[doc. web n. 7772512]

Parere su 4 schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate che ridefiniscono alcune informazioni già oggetto di comunicazione all´anagrafe tributaria per l´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

VISTA la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2017, prot. n. 301199.22.12.2017, con la quale sono stati trasmessi i seguenti quattro schemi di provvedimento del Direttore, che modificano i rispettivi precedenti provvedimenti, che disciplinano la comunicazione all´anagrafe tributaria di informazioni per l´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

A)  Comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017,

B) Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Modifiche al Provvedimento n. 75159 del 30 maggio 2014;

C) Modalità e termini di comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 20018 del 27 gennaio 2017;

D) Comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Modifiche al Provvedimento n. 19992  del 27 gennaio 2017;

RILEVATO che, nella richiesta di parere, l´Agenzia ha dichiarato che le prospettate modifiche ai suddetti provvedimenti sono state apportate, con gli schemi in esame, al fine di adeguare le comunicazioni alla normativa vigente e rendere più completa la dichiarazione precompilata 2018, e che tali modifiche riguardano esclusivamente le tipologie di informazioni da comunicare, senza modificare i canali di trasmissione e le relative misure di sicurezza, i quali non vengono riportati nei provvedimenti di modifica;

RITENUTO di poter esaminare in un unico parere i predetti schemi di provvedimento trasmessi con la predetta nota, poiché caratterizzati da aspetti analoghi;

RILEVATO che i suddetti canali di trasmissione e le relative misure di sicurezza sono già stati oggetto di esame da parte del Garante nell´ambito delle istruttorie sui provvedimenti del Direttore dell´Agenzia, che -ancorché talvolta modificati nel tempo in relazione ad aspetti secondari che non hanno inciso sulla protezione dei dati personali- hanno disciplinato le modalità di comunicazione dei dati, (cfr, rispettivamente, parere n. 12 del 19 gennaio 2017, doc. web n. 6064930, per quanto riguarda i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali; parere del 26 luglio 2006, doc. web n. 1321668, relativo anche alle modalità di trasmissione dei dati dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; parere n. 11 del 19 gennaio 2017, doc. web n.6064866, per i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari);

VISTO che, per quanto riguarda lo schema di cui al terzo paragrafo, lettera A), relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, l´Agenzia, nella nota sopra citata, ha evidenziato tutte le modifiche apportate, tra le quali si evidenzia che, in particolare:

- poiché stata incrementata la misura della detrazione d´imposta e sono state previste nuove detrazioni d´imposta, nel tracciato record sono stati inseriti i nuovi valori;

- sono state inserite alcune modifiche per consentire di optare, in luogo della detrazione d´imposta, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati;

- è stata inserita una nuova sezione "Dati catastali non disponibili" in cui devono essere riportate le informazioni relative alla domanda di accatastamento e tale sezione da compilarsi obbligatoriamente solo se non si disponga dei dati catastali;

- è stata inserita una nuova sezione "Flag unità immobiliare" per  distinguere le unità abitative con eventuali pertinenze dalle unità non abitative, al fine di determinare la corretta quota di spesa detraibile

- sono state introdotte alcune modifiche per interventi di "ecobonus", di "sismabonus" e di riqualificazione energetica su edificio esistente per identificare l´edificio nel quale sono effettuati gli interventi, al fine di determinare il limite di spesa detraibile per tali tipologie di intervento;

- sono state inserite informazioni relative al caso particolare in cui il condòmino effettua la comunicazione per conto del c.d. "condominio minimo";

VISTO che, per quanto riguarda lo schema di cui alla lettera B), relativo ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, l´Agenzia ha dichiarato che, al fine di consentire una più puntuale ripartizione degli oneri detraibili nella dichiarazione precompilata, nelle specifiche tecniche è stata introdotta una nuova causale al fine di individuare i bonifici relativi alle spese per l´arredo degli immobili ristrutturati;

VISTO che, in relazione allo schema di cui al terzo paragrafo, lettera C), relativo ai dati sulle spese sanitarie rimborsate, le specifiche tecniche sono state modificate per consentire la trasmissione dei dati relativi ai contributi detraibili, anziché deducibili, da parte degli enti assistenziali che erogano rimborsi delle spese sanitarie;

VISTO che lo schema di cui al terzo paragrafo lettera D), relativo alle forme pensionistiche complementari, per l´anno 2017 è data la possibilità di indicare l´indisponibilità del dato relativo al codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, indicazione che verrà resa obbligatoria a partire dal 2018;

RITENUTO di non dover formulare rilievi sugli schemi di provvedimento in esame che risultano conformi al Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sui seguenti schemi di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate:

- Comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017;

- Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Modifiche al Provvedimento n. 75159 del 30 maggio 2014;

- Modalità e termini di comunicazione all´anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 20018 del 27 gennaio 2017;

- Comunicazioni all´anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Modifiche al Provvedimento n. 19992  del 27 gennaio 2017.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia



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