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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Tricase - 21 dicembre 2017 [7713770]

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[doc. web n. 7713770]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Tricase - 21 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 554 del 21 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che è pervenuta all´Autorità, in data 7 gennaio 2016, una segnalazione con cui veniva lamentata la pubblicazione all´albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune di Tricase dell´Allegato alla Determinazione n. 1402 del 30/12/2013 contenente l´elenco nominativo dei "Beneficiari sussidio baliatico 4° trimestre 2013", dell´Allegato alla Determinazione n. 1133 del 5/11/2014 contenente l´"Elenco esonero refezione scolastica" nei confronti di minori con invalidità civile, della Determinazione n. 142 del 5/2/2013 avente ad oggetto "Esonero dal pagamento della quota contributiva per la mensa scolastica a famiglia con minore invalido civile", della Determinazione n. 131 dell´8/2/2013 avente ad oggetto "Esonero dal pagamento della quota contributiva per la mensa scolastica a famiglia meno abbiente", della Determinazione n. 349 del 18/3/2013 avente ad oggetto "Esonero dal pagamento della quota contributiva per la mensa scolastica a famiglia con minore invalida civile";

CONSIDERATO che l´Ufficio avviava un´attività istruttoria nei confronti del suddetto Comune, all´esito della quale, accertava con nota n. 26027 dell´8/9/2016, che la documentazione oggetto di pubblicazione conteneva dati personali relativi a soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale e dati personali di genitori che avevano presentato l´istanza di esonero dal pagamento del ticket per i propri figli minori riconosciuti invalidi (idonei pertanto a rivelare il loro stato di salute), e che, pertanto, la pubblicazione dei predetti documenti aveva provocato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi e una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, in violazione di quanto disposto dagli artt. 19, comma 3, e 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il verbale prot. n.  34088/96141 dell´11 novembre 2016 con cui sono state contestate al Comune di Tricase, con sede in Tricase (LE), Piazza Pisanelli, C.F. 81000410753, in persona del legale rappresentante pro-tempore, due distinte violazioni amministrative di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, del medesimo Codice, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente la preveda, e in relazione all´art. 22, comma 8, per aver effettuato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, espressamente vietata da tale disposizione, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 13 gennaio 2017, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui il Comune ha rilevato che la pubblicazione delle Determinazioni e degli allegati a due di esse è stata effettuata ai sensi dell´art. 12 della legge n. 241/1990 per assolvere agli obblighi derivanti dall´art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 che prevede specifiche responsabilità in caso di omissione o incompletezza delle pubblicazioni. Tra l´altro, "la scelta del Responsabile del servizio di separare dalla Determinazione, l´allegato elenco dei beneficiari del contributo economico (…), palesa chiaramente l´intenzione del funzionario di pubblicare esclusivamente la Determinazione e di utilizzare il citato allegato solo per effettuare operazioni interne e di ufficio nel pieno rispetto della normativa sulla privacy". Secondo la parte, inoltre, "il Regolamento comunale con cui sono riconosciuti benefici economici o l´esonero totale o parziale dal pagamento di tasse o rette per servizi, non verte sul principio della valutazione di situazioni di disagio socio-economico, stato di salute, ecc., bensì su generiche situazioni che permettono di beneficiare di esoneri o sussidi, pertanto la pubblicazione sull´albo pretorio della Determinazione risponde al principio di trasparenza amministrativa". Infine, è stato evidenziato come il Comune, "appena ravvisata l´erronea pubblicazione" degli atti, si sia immediatamente attivato per rimuovere le informazioni di carattere sensibile e impedire che dalla loro pubblicazione derivassero conseguenze particolarmente gravose per gli interessati;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Infatti, la disposizione di cui all´art. 26 del d.lgs. 33/2013, richiamata dalla parte quale presupposto normativo dell´avvenuta pubblicazione delle Determinazioni, esclude "la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (…)". Pertanto, non è la pubblicazione dell´atto in sé ad essere oggetto di rilievo (che è stata effettuata in osservanza al principio di trasparenza amministrativa), quanto la pubblicazione dei dati e delle informazioni personali ivi contenute che è avvenuta in evidente contrasto con la disciplina normativa. Tra l´altro, alcuni degli atti in argomento contenevano dati idonei a rivelare lo stato di salute (trattasi delle Determinazioni n. 142 del 5/2/2013 e n. 349 del 18/3/2013 che contenevano i nominativi e la data di nascita dei genitori che avevano presentato istanza di esonero dal pagamento della quota per la mensa scolastica per i propri figli minori riconosciuti invalidi civili), che, in ragione della loro pubblicazione in internet, erano accessibili a chiunque, in contrasto con il divieto previsto dall´art. 22, comma 8, del Codice. Quanto, infine, all´argomentazione addotta dalla parte, in base alla quale la pubblicazione degli atti è avvenuta per errore, dimostrato dal fatto che l´elenco dei beneficiari era contenuto in un allegato distinto dalla Determinazione e, come tale, destinato a uso interno dell´ufficio, non può essere accolta ai fini dell´esclusione della responsabilità. Infatti, perché ciò sia possibile, è necessario che l´errore sia stato inevitabile e incolpevole, tale cioè da essere evitato dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. Sez. lav. 12 luglio 2010 n. 16320), elementi che, nel caso che qui ci occupa, non risulta siano stati dimostrati dalla parte. Inoltre, si osserva che, in tre dei cinque documenti pubblicati sul sito web del Comune, i dati personali e sensibili erano contenuti nei testi delle Determinazioni e non in allegati;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Tricase ha effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice, e una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, in violazione di quanto disposto dall´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice, tra cui gli artt. 19 e 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, la violazione risulta caratterizzata dalla circostanza che sono stati diffusi dati personali, in assenza di idonei presupposti normativi, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute relativi a minori;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve evidenziarsi che il Comune, già nel corso dell´istruttoria, ha dichiarato che tutte le Determinazioni e i relativi allegati sono stati cancellati dal proprio sito web istituzionale, come verificato dall´Ufficio;

c) in merito alle condizioni economiche dell´agente, trattasi di ente pubblico;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare delle sanzioni nella misura di euro 10.000,00 (ventimila) per la violazione dell´art. 19, comma 3, e di euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice, in considerazione anche della circostanza che i dati idonei a rivelare lo stato di salute riguardavano minori, per un ammontare complessivo pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al Comune di Tricase, con sede in Tricase (LE), Piazza Pisanelli, C.F. 81000410753, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi e una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia