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Provvedimento del 30 novembre 2017 [7665717]

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[doc. web n. 7665717]

Provvedimento del 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 510 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 settembre 2017 da XX rappresentata e difesa dall´avv. Michele Meconcelli nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito, MPS) e di Banca Valdichiana di Credito Cooperativo, con il quale la ricorrente, in qualità di erede del proprio coniuge, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma o meno dell´esistenza dei dati relativi al de cuius, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con le resistenti e alle operazioni bancarie effettuate sui conti correnti allo stesso intestati, anche con riguardo a quelle compiute da soggetti delegati, nel periodo compreso tra il 1991 e il 1993, nonché la loro comunicazione in forma intellegibile;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere inviato ad entrambe le resistenti, in data 10 maggio 2017, distinte richieste di accesso ai dati del de cuius, ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, ricevendo, tuttavia, dalle stesse riscontri ritenuti inidonei e insufficienti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 17 ottobre 2017, con la quale la Banca Valdichiana, nel ribadire quanto già rappresentato alla ricorrente con precedente comunicazione, ha comunicato:

- che all´esito delle ricerche effettuate  i dati relativi agli anni 1991-1993 non sono più a disposizione dell´istituto bancario "in considerazione dell´ampio lasso di tempo trascorso dalla chiusura del rapporto";

- di non essere pertanto più in possesso delle informazioni richieste dalla ricorrente con riferimento ai dati riferiti al de cuius, che non risulta più censito nell´anagrafica dell´istituto;

VISTA la nota datata 24 ottobre 2017, con la quale MPS, nel richiamare il riscontro già fornito al riguardo all´interessata, ha dichiarato che:

- in considerazione dell´ampio lasso di tempo trascorso dalla chiusura del conto intestato al de cuius, avvenuta il 28 gennaio 1993, non sono più presenti presso gli archivi della Banca informazioni allo stesso riferite;

- oltre il citato rapporto di conto corrente, presso la Banca non risultano a nome del ricorrente "ulteriori rapporti in essere o estinti";

CONSIDERATO che le resistenti, che già prima della proposizione del ricorso avevano rappresentato di non detenere le informazioni richieste per via dell´ampio lasso temporale intercorso, hanno confermato tale circostanza anche a seguito di ulteriori ricerche (con dichiarazioni della cui veridicità i rispettivi autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia