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Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7440242]

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[doc. web n. 7440242]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 427 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 31 maggio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Comune, nei confronti di Wind Tre S.p.A. con il quale l´interessato, intestatario di un contratto di telefonia mobile in essere con la citata società, ribadendo soltanto alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") in relazione alla contestata attivazione di un abbonamento a pagamento mai richiesto, denominato "Cromosyx" e del servizio "MobilePay", ha chiesto:

-  di conoscere gli estremi del responsabile del trattamento dei dati designato da Wind Tre S.p.A. e da MobilePay;

- di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- di essere venuto a conoscenza, in data 15 gennaio 2017, dell´attivazione di un abbonamento a pagamento mai richiesto, denominato "Cromosyx", nonché del servizio "MobilePay"

- di non aver mai sottoscritto alcun abbonamento né scaricato alcun contenuto sul proprio telefono cellulare che comportasse la registrazione dei dati ai fini dell´attivazione di servizi non richiesti e del pagamento dei relativi importi;

- di aver quindi richiesto alla società resistente il rimborso degli importi addebitati e la disattivazione dell´abbonamento a pagamento e del servizio "MobilePay";

- di aver successivamente ricevuto due distinti sms dalla resistente e da MobilePay con i quali veniva rispettivamente confermata la disattivazione degli "sms premium" e dell´abbonamento a Cromosyx;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 luglio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 4 luglio 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato:

- di aver provveduto ad inviare al ricorrente il riscontro a tutte le istanze avanzate con l´interpello preventivo fornendo in particolare indicazioni in ordine al titolare ed al responsabile interno per il trattamento dei dati e rinviando al sito ufficiale MobilePay per quanto riguarda il trattamento dei dati riferiti a detto servizio;

- di aver attivato, già in data 17 febbraio 2017, il c.d. "barring" ovvero il servizio di inibizione per l´attivazione dei c.d. servizi a valore aggiunto (vas), quali SMS Premium, Wap Billing e MobilePayment così che ad oggi sull´utenza in questione "non risultano attivi servizi a sovrapprezzo";

- che l´attivazione dei servizi a sovrapprezzo -volti all´acquisto attraverso connessione Internet di contenuti multimediali di vario genere forniti da terzi (c.d. "content provider" o "merchant")-  avviene attraverso "un primo click sul banner pubblicitario pubblicato da un determinato content provider" e da un secondo "click", a seguito della presa visione, da parte del cliente, dei "Termini e Condizioni del Servizio" e dell´Informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, "sul tasto di attivazione recante la dicitura ACQUISTA o ABBONATI, posto all´interno della Pagina di Attivazione (la cosiddetta "Landing Page");

- che dopo l´attivazione, il cliente riceve un primo messaggio, c.d. "welcome sms" con il quale viene confermata l´avvenuta attivazione o acquisto del servizio ed in seguito, "un sms di caring" (inviato agli utenti Wind Tre con cadenza settimanale) che, confermando lo stato di attivazione del servizio, fornisce le indicazioni per la disattivazione dello stesso ed i riferimenti della Url tramite la quale fruire dei contenuti acquistati;

- che l´attivazione dell´abbonamento al servizio di intrattenimento erogato da "Cromosyx" tramite la piattaforma MobilePay è stata richiesta, in modo consapevole, da parte del ricorrente attraverso la procedura del "doppio click" effettuato il 15 gennaio 2017 alle ore 15:35:10, come risulta dagli allegati file di log;

- che la disattivazione del servizio è avvenuta in data 17 febbraio 2017 come confermato dal messaggio sms trasmesso all´epoca al cliente;

- di aver comunque disposto, "per mera finalità transattiva e senza riconoscimento di alcuna responsabilità", la ricarica di euro 13,00 "quale rimborso per i servizi contestati ed oggetto di doglianza";

VISTA la memoria di replica del 4 agosto 2017 con la quale il ricorrente, nel contestare le modalità di attivazione del servizio, ha rilevato l´inidoneità del riscontro ricevuto dalla controparte, con specifico riferimento al trattamento dei dati relativi al servizio MobilePay ed alla richiesta di cancellazione dei dati;

VISTA la nota del 13 ottobre 2017 con la quale la resistente, richiamandosi a quanto già espresso nella precedente nota ed in risposta alle eccezioni del ricorrente, ha:

- rappresentato come l´operatore telefonico ed il c.d. "content provider" agiscono come Titolari autonomi rispetto ai dati acquisiti e trattati secondo le finalità descritte nell´Informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice di cui il cliente prende visione prima dell´attivazione/acquisto del servizio;

- sostenuto, tenuto conto della comprovata attivazione del servizio ad iniziativa del ricorrente, di non poter procedere alla cancellazione dei dati, essendo la relativa conservazione prevista ai sensi della normativa vigente in materia civilistico/fiscale;

- precisato che, come riportato nella citata Informativa, MobilePay è una piattaforma per il pagamento dei servizi a sovrapprezzo (servizi VAS) condivisa da tutti gli operatori mobili, gestita da due Hub tecnologici, Engineering S.p.A. e Reply S.p.A., nominati dall´operatore telefonico come responsabili esterni del trattamento;

RILEVATO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla cancellazione dei dati richiesta dal ricorrente, avendo la resistente affermato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che la conservazione dei dati è prevista ai sensi della normativa vigente in materia civilistico/fiscale;

RITENUTO, invece, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine al restante profilo relativo al responsabile del trattamento, avendo il titolare del trattamento fornito sul punto, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Wind Tre S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito all´interessato e della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso infondato in ordine alla cancellazione dei dati;

b. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine al restante profilo oggetto di ricorso;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a Wind Tre S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia