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Provvedimento del 18 maggio 2017 [6845531]

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[doc. web n. 6845531]

Provvedimento del 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 240 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data  3 aprile 2017 da XX, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Di Amato e Giorgio Pierantoni, nei confronti di Zerostudio´s S.p.A. con il quale l´interessata, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e rimaste prive di riscontro, ha:

manifestato la propria opposizione all´ulteriore diffusione delle immagini e delle dichiarazioni rese dalla stessa e da suo figlio nel corso del servizio intitolato "XX" andato in onda su Rai 2 in data XX nell´ambito della trasmissione televisiva "Italia" ed ancora disponibili su alcune pagine del sito internet www.serviziopubblico.it;

chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali propri e di suo figlio trattati in violazione di legge;

chiesto la liquidazione in  proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

- in data 12 novembre 2016 si è svolto presso un noto centro commerciale di Roma, nell´ambito di una manifestazione di interesse nazionale dedicata ai videogiochi, un evento raduno di microcar al quale hanno preso parte, in qualità di utilizzatori, per lo più minori di età compresa fra i 14 e i 17 anni;

- pochi giorni prima dell´evento, i responsabili della manifestazione (fra i quali anche la ricorrente) erano stati contattati da una giornalista la quale, presentatasi come inviata del programma "TG2 Motori" aveva loro rappresentato l´intenzione di girare un servizio televisivo che sarebbe andato in onda nell´ambito del citato programma, richiesta che venne accolta con favore considerata la rilevanza dell´emittente e della trasmissione;

- nel giorno del raduno, tale giornalista ha effettuato riprese per la durata di 4-5 ore, intervistando molti dei ragazzi presenti ai quali ha rivolto domande molto specifiche sulle caratteristiche dei veicoli, giustificate, a suo dire, dal taglio tecnico della trasmissione;

- anche il figlio della ricorrente, di anni 15, presente all´evento in qualità di utilizzatore di microcar, è stato intervistato e ripreso, al pari di essa stessa, quale madre del minore e organizzatrice della manifestazione;

- al termine delle riprese, ha firmato la "liberatoria" per l´utilizzo delle immagini (di cui però non le è stata consegnata copia), senza neanche leggerne il contenuto, confidando nella veridicità di quanto rappresentato dalla giornalista che, anche all´atto della firma, le aveva ribadito l´utilizzazione delle immagini nell´ambito del programma "TG2Motori", presumibilmente nel successivo mese di dicembre;

- inaspettatamente, in data XX, sul canale televisivo Rai2, nell´ambito del programma "Italia", è invece andata in onda la puntata intitolata "XX", avente ad oggetto "le marcate differenze, in termini sociali, culturali ed economiche, esistenti tra ragazzi romani appartenenti a diversi ceti sociali" nel corso della quale sono state trasmesse, per descrivere gli interessi dei giovani appartenenti al ceto più abbiente, le riprese effettuate presso il richiamato raduno e, fra queste, le immagini e le dichiarazioni rese da lei e da suo figlio;

-i dati oggetto di contestazione sono stati pertanto diffusi, anziché in uno speciale sulle microcar nell´ambito di un programma dedicato ai motori, in un servizio dal contenuto molto distante da quello comunicato dalla giornalista in occasione delle riprese;

- dopo la messa in onda della trasmissione e la conseguente divulgazione della puntata sui canali web della Rai, sul sito www.serviziopubblico.it e su vari siti social, le immagini sue e del figlio sono state riprese da altri siti web ed oggetto di oltre 160.000 visualizzazioni e di numerosissimi commenti negativi ed insulti rivolti in particolare nei confronti del minore, il quale è rimasto anche vittima da parte dei suoi coetanei di episodi di bullismo e cyberbullismo che gli hanno  provocato un profondo stato di ansia e depressione;

PRESO ATTO che la ricorrente ha sostenuto l´illiceità del trattamento dei dati in questione considerando che:

- il giornalista, che gode nell´esercizio della propria attività di specifiche garanzie previste dal Codice e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali, è tenuto ad osservare doveri di correttezza, buona fede e lealtà che, nel caso di specie, appaiono violati non ricorrendo i presupposti legittimanti la deroga di cui all´art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia che consente al giornalista di celare la propria identità e lo scopo della raccolta nell´ipotesi in cui ciò comporti dei "rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa":

- come previsto dall´art. 7 del citato codice di deontologia, il diritto alla riservatezza del minore deve sempre essere considerato primario rispetto al diritto di critica e cronaca, essendo il giornalista tenuto, qualora decida di diffondere - per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge - notizie o immagini riguardanti minori, a valutare se la pubblicazione risponda all´interesse oggettivo del minore, secondo i principi stabiliti dalla "Carta di Treviso";

- come stabilito in alcune sentenze della Suprema Corte, "il consenso all´utilizzo della propria immagine, oltre ad essere sempre revocabile (…), è inefficace, allorquando il concreto utilizzo dell´immagine risulti diverso da quello per cui il consenso è rilasciato (…) ovvero dia luogo ad una lesione della reputazione e del decoro della persona";

- l´inviata di Zerostudio´s, "dissimulando le reali finalità della sua attività professionale", ha potuto acquisire i dati della ricorrente e di suo figlio, oltre che di altri minori, per diffonderli attraverso i media, dati che sono tuttora disponibili sul sito www.serviziopubblico.it;

- le stesse modalità di rappresentazione delle immagini sue e di suo figlio, montate nel servizio "XX" insieme ad immagini di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti all´interno di una microcar e ad interviste rilasciate in ordine a recenti episodi di violenza giovanile svoltisi in una nota piazza di Roma, "induce ad assimilare e ritenere tra loro collegate tutte le situazioni rappresentate nel servizio televisivo" provocando una lesione della dignità e del decoro della ricorrente e di suo figlio, "il cui armonico sviluppo della personalità è stato seriamente messo a repentaglio";

CONSIDERATO inoltre che:

- la denominazione sociale ed il codice fiscale di Zerostudio´s sono riportati sulla pagina di apertura del sito www.serviziopubblico.it;

- la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito, "Rai"), nell´ambito di analogo procedimento instaurato dalla ricorrente in ordine ai medesimi fatti, ha dichiarato che il reportage in oggetto, al pari del programma "Italia", è stato interamente realizzato da Zerostudio´s S.p.A. la quale agisce, in relazione ai dati personali trattati a qualsiasi titolo nel programma, come titolare autonomo di trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata e il verbale dell´audizione del 14 aprile 2017;

VISTA la nota inviata in data 10 aprile 2017 con la quale la resistente ha sostenuto la liceità del trattamento, tenuto conto che:

-  la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente non corrisponderebbe al vero;

-  la giornalista autrice del servizio non si sarebbe mai qualificata come inviata di "TG2 Motori" e, al contrario, nel corso dell´incontro del 18 novembre 2016 presso un ristorante di Roma, avrebbe ribadito alla ricorrente che "le riprese sarebbero state utilizzate in occasione della messa in onda della puntata televisiva "Italia", programmata per la data del 15 dicembre 2016 e poi effettivamente trasmessa in diretta RAI il successivo XX";

- la ricorrente, previamente informata circa l´effettivo utilizzo dei dati personali, nonché in ordine ai contenuti della trasmissione illustrati nel corso dell´incontro, ha quindi sottoscritto la c.d. "liberatoria", datata 18 novembre 2016, manifestando altresì il consenso al trattamento dei dati per la messa in onda della puntata televisiva "Italia" del XX; 

- nel gennaio 2017, la ricorrente è stata anche invitata a partecipare in diretta, come ospite della puntata "Italia", per discutere dei temi già preannunciati e poi affrontati nel corso del programma;

CONSIDERATO che, nella medesima nota del 10 aprile 2017, la resistente ha dichiarato:

- di aver oscurato, sin dal 6 febbraio 2017, il volto del figlio della ricorrente in alcuni video della puntata presenti sul sito www.serviziopubblico.it per garantire la tutela del minore, dopo aver appreso dei disagi dallo stesso lamentati a seguito della messa in onda del servizio;

- di aver rimosso, in data 6 aprile 2017, "senza che ciò possa essere inteso in alcun modo quale riconoscimento delle ragioni esposte nel ricorso", i dati personali della ricorrente e di suo figlio da tutte le pagine del sito www.serviziopubblico.it, attraverso l´eliminazione integrale dei video della puntata pubblicati su tale sito web;

VISTE la memoria del 18 aprile 2017 e la successiva memoria del 10 maggio 2017 con le quali la ricorrente, ribadendo quanto rappresentato nel ricorso e precisato nel corso dell´audizione, ha:

- contestato la veridicità delle affermazioni avversarie circa la reale destinazione delle riprese che non le sarebbe stata disvelata neanche nel corso dell´incontro del 18 novembre 2016 e della quale sarebbe venuta a conoscenza  solo qualche giorno prima della trasmissione, senza conoscere peraltro i temi che sarebbero stati trattati nella puntata;

- dichiarato che, "allarmata da tale circostanza, ha rifiutato l´invito a partecipare alla trasmissione televisiva" come ospite in studio;

- ribadito la richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati personali propri e di suo figlio trattati in violazione di legge;

VISTE le note del 9 e 11 maggio 2017 con la quale la resistente, richiamandosi a quanto già rappresentato nel precedente scritto difensivo, ha sostenuto:

- che nella c.d. "liberatoria" sottoscritta dalla ricorrente (di cui ha trasmesso copia) viene chiaramente specificato che il consenso al trattamento è rilasciato in favore di Zerostudio´s, per l´utilizzo dei dati personali nell´ambito dei programmi televisivi realizzati dalla resistente, "senza limitazioni di sorta e per tutti gli usi consentiti", documento che la ricorrente ha avuto modo di verificare prima di apporre la propria sottoscrizione;

- che, a seguito dell´eliminazione integrale dei filmati della puntata "XX" disponibili sul sito web www.serviziopubblico.it, non detiene attualmente, neanche su altri supporti, materiale audio e video contenente i dati personali e/o identificativi  della ricorrente e di suo figlio;

- di non aver trattato alcun ulteriore dato rispetto a quelli contenuti nel reportage in questione che ha già provveduto a rimuovere;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto nei sensi dalla stessa richiesti nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Zerostudio´s S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria

c) di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Zerostudio´s S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia