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Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto - 26 luglio 2017 [6820644]

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[doc. web n. 6820644]

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l´attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto - 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 340 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l´articolo 154, comma 4, del d.lg. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, con nota del 1° giugno 2017, ha richiesto il parere del Garante ai sensi dell´art.154, comma 4 del Codice in merito ad uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l´attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, da emanarsi in base all´articolo 1, comma 219, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

RILEVATO

1. Lo schema di decreto è volto a dare attuazione al disposto  dell´art 1, comma 217 della legge 24 dicembre 2012, n.228 che prevede l´istituzione, nell´ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

Il Dipartimento è individuato dal comma 218 dello stesso articolo come titolare del trattamento di dati effettuato mediante il SISTE.

Il SISTE include l´Archivio telematico centrale (ACTN) contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all´articolo 3, comma 1, lettere b)  e  c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, lo Sportello telematico del diportista (STED).

Lo schema di provvedimento prevede che del sistema faccia parte  l´Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), come previsto dalla novella introdotta dall´art. 32, comma 3, lett. a) del d.l. n. 133 del 2014,  disciplinato all´articolo 4 dello schema in oggetto.

2. Il provvedimento è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri ed approvato in via preliminare il 20 gennaio 2017, e  quindi, trasmesso al Consiglio di Stato.

L´Alto Consesso, nel parere adottato il 19 maggio 2017, rilevando come alcuni articoli dello  schema - segnatamente, l´art.3, comma 1, lett. p) e q) e comma 3, lett. b)-  coinvolgessero profili concernenti il trattamento di dati personali ha richiesto, prima dell´approvazione definitiva del provvedimento, che venisse acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Lo schema di provvedimento si compone di 14 articoli ed  è corredato dalla relazione illustrativa, tecnica, dall´analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico- normativa (ATN).

Oltre a copia della relazione inoltrata al Consiglio di Stato ed al parere espresso il 19 maggio è stato trasmesso inoltre il parere della Conferenza unificata.

3. Con riferimento ai punti indicati dal Consiglio di Stato,  l´art 3 comma 1 dello schema di regolamento in esame (Archivio telematico centrale delle unità da diporto "ATCN") individua le informazioni che, in relazione a ciascuna unità da diporto, sono annotate nell´ACTN.

In particolare:

l´art. 3, comma 1, lett. p) include tra le informazioni che devono essere annotate nell´ ATCN "l´uso commerciale, con l´indicazione delle attività svolte ai sensi dell´art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché il noleggio occasionale di cui all´articolo 49-bis del medesimo decreto legislativo";

l´art. 3, comma 1, lett. q) riguarda "i dati anagrafici dell´utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto";

l´art. 3,  comma 3,  lett.  b) prevede che l´accesso ai dati contenuti nell´ ATCN, è consentito "ai soggetti privati di cui all´art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalità stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa" .

RITENUTO

1. Nel preambolo dello schema viene correttamente inserito  il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il Codice in materia di dati personali, quale normativa di riferimento cui improntare il trattamento dei dati personali effettuato ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla normativa istitutiva del Sistema telematico centrale (SISTE).

Incidentalmente si rileva che nelle schede AIR e ATN non è stata effettuata  l´analisi dell´impatto del provvedimento sulla tutela dei dati personali e si coglie l´occasione per rammentare come, a partire dal 25 maggio 2018, tale valutazione sarà disciplinata dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) anche con riferimento all´attività normativa (articolo 35, paragrafo 10).

2. In generale si rileva che le articolazioni che compongono il sistema SISTE, individuate all´articolo 2 e disciplinate nei successivi articoli, sono gli strumenti di cui il titolare del trattamento si avvale per operare il trattamento dei dati previsto dalle disposizioni citate e non soggetti autonomi. Si ritiene pertanto necessario adeguare i riferimenti operati nelle singole disposizioni evitando il riferimento a ruoli attivi dei suddetti strumenti.  Ciò riguarda ad esempio l´articolo 1 , comma 2, lett. a) e 3, comma 1, secondo rigo  laddove si indica che l´ATCN è "gestito" dal  Centro elaborazione dati (CED) o anche l´articolo 5, che concerne lo sportello del diportista, in particolare il comma 2.

3.  Per quanto più in particolare concerne i punti sollevati dal Consiglio di Stato – pur concordando con quanto opinato per le restanti questioni – non si rinvengono evidenti profili di criticità, anche atteso che, in gran parte, le informazioni da inserire nell´Archivio telematico, sono le stesse già trattate dalle diverse articolazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base delle disposizioni vigenti. Analogamente  per quanto riguarda le modalità di accesso da parte dei soggetti pubblici e privati menzionati nell´articolato.

Si evidenzia peraltro che a seguito dell´entrata in vigore del decreto in esame è prevista l´adozione di provvedimenti ministeriali attuativi del Sistema Telematico Centrale della Nautica da diporto. Pertanto, una valutazione completa delle modalità di trattamento dei dati personali, individuate dallo schema di regolamento in esame, potrà essere effettuata solo una volta definite le disposizioni di dettaglio ivi previste.

Tali atti, per gli aspetti  che abbiano un impatto sui trattamenti di dati personali degli interessati, debbono essere sottoposti al parere dell´Autorità secondo quanto previsto dall´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali o, se successivi al 28 Maggio 2018, alla consultazione preventiva del Garante sulla base di quanto previsto dall´art. 36, par. 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679).

Tra gli atti che, in prima approssimazione, appaiono rientrare tra quelli di cui al   precedente paragrafo si segnalano in particolare:

- provvedimento del Ministero per stabilire le modalità del trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati per la gestione dell´Archivio (art. 4, comma 2);

- decreto del Ministero per stabilire le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della stessa (art.7);

- decreto del Ministero per disciplinare le modalità e la tempistica per lo scarto d´archivio e della documentazione informatica, trasmessa all´Ucon in formato elettronico ai sensi del comma 3 (art.8)

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per l´attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, da emanarsi in base all´articolo 1, comma 219, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con le osservazioni formulate al punto 3

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6820644
Data
26/07/17

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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