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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6697731]

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[doc. web n. 6697731]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 281 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 19 aprile 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Maurizio Maffi, nei confronti di Fondazione Pia Casa per anziani Maruffi, con il quale la ricorrente, in qualità di soggetto interessato alla successione ereditaria della sig.ra XX, reiterando le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") con due distinti interpelli datati rispettivamente 17 gennaio e 13 febbraio 2017, ha chiesto di ottenere:

l´accesso ai dati personali della defunta contenuti nella corrispondente cartella clinica detenuta dalla resistente;

la comunicazione delle informazioni relative alle visite eventualmente ricevute dalla de cuius in data 30 settembre 2015 presso la struttura nella quale era ospitata, con indicazione, in caso di riscontro positivo, del nominativo dei visitatori, nonché dei rispettivi orari di ingresso e di uscita;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare, rappresentato la necessità di conoscere i dati richiesti al fine di agire in giudizio per far dichiarare l´invalidità del testamento della defunta, datato 30 settembre 2015 e registrato al momento del decesso della medesima, con il quale sono state di fatto revocate le disposizioni testamentarie contenute in un atto precedente nel quale la ricorrente era indicata quale legataria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 30 maggio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato di aver provveduto a comunicare i dati richiesti trasmettendo alla ricorrente copia della cartella clinica della de cuius, nonché delle "pagine del registro di ingresso compilato in data 30 settembre 2015, evidenziando i dati delle visite ricevute dalla sig.ra XX ed omettendo i dati relativi agli altri ospiti";

CONSIDERATO, preliminarmente, che occorre tenere conto della distinzione, più volte delineata dall´Autorità, tra accesso ai dati personali contenuti in atti e richiesta di copia dei documenti contenenti i dati medesimi che, come tale, non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice, pur essendo facoltà del titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall´art. 10, comma 4, del Codice, fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

CONSIDERATO che:

nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali in quanto dalla disamina del contenuto dell´interpello preventivo, nonché dell´atto introduttivo del procedimento risulta evidente, tramite l´esplicito richiamo alla disciplina di cui agli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, la volontà della ricorrente di accedere ai dati personali della defunta contenuti nella relativa cartella clinica, nonché di ottenere la comunicazione dei dati riferiti alle visite ricevute dalla medesima in un giorno specificamente individuato, motivando la relativa richiesta con riguardo alla necessità di far valere in giudizio i propri diritti ereditari;

il citato art. 7, in combinato disposto con l´art. 9, comma 3, del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati riferiti al defunto detenuti dal titolare del trattamento – che vanno estratti secondo le modalità individuate dall´art. 10, comma 4, del Codice – con esclusione dei dati riferiti a terzi;

CONSIDERATO che la ricorrente aveva pertanto il diritto di richiedere ed ottenere la comunicazione dei dati personali della de cuius contenuti nella cartella clinica ad essa relativa, nonché le informazioni relative alle eventuali visite ricevute dalla medesima, ivi comprese quelle in merito agli orari di ingresso e di uscita degli ospiti esterni, ma non le generalità di questi ultimi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali della defunta contenuti nella corrispondente cartella clinica, nonché ai dati relativi alle visite ricevute dalla medesima in data 30 settembre 2015, ivi compresi quelli riferiti agli orari in cui le stesse sono avvenute, tenuto conto del fatto che la resistente ha provveduto a comunicare, nel corso del procedimento, tali informazioni trasmettendo copia della cartella clinica e di una pagina estratta dal registro degli ingressi;

RITENUTO di dover invece dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione delle generalità dei visitatori della defunta trattandosi di informazioni che la ricorrente non può richiedere ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Fondazione Pia Casa per anziani Maruffi in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati della defunta contenuti nella cartella clinica della medesima, nonché ai dati relativi alle visite da questa ricevute in data 30 settembre 2015, ivi compresi quelli riferiti agli orari in cui le stesse si sono verificate;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di comunicazione delle generalità dei visitatori esterni alla struttura;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia