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Provvedimento dell'11 maggio 2017 [6629777]

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[doc. web n. 6629777]

Provvedimento dell´11 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 233 dell´11 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 febbraio 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Anna Lisa Ferrari, nei confronti di Google con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate in data 13 gennaio 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di due URL rinvianti ad un articolo di stampa nel quale sono riportate notizie relative ad un procedimento giudiziario che lo ha visto coinvolto ed alle misure cautelari cui lo stesso è stato sottoposto;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, altresì, rappresentato che:

- detto procedimento si è concluso nel 1998 con una sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste";

- la Corte di Appello ha poi riconosciuto "l´ingiusta detenzione" cui lo stesso è stato sottoposto, con l´attribuzione a titolo di "equa riparazione" di "una somma a carico del Ministero del Tesoro";

- la presenza dei citati URL sul motore di ricerca gestito da Google, nonostante l´esito della vicenda e il lungo lasso di tempo trascorso (oltre diciannove anni), comporta un "ulteriore grave nocumento alla [sua] vita familiare, relazionale e professionale nonché all´onore e alla reputazione";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 aprile 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 20 marzo 2017 con cui la resistente ha comunicato di aver accolto l´istanza di rimozione a seguito delle ulteriori informazioni acquisite nel corso del procedimento e di avere quindi disposto il blocco degli URL indicati nell´atto introduttivo "dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google relativi alle query correlate al nome del ricorrente";

VISTE la note del 22 marzo e 7 aprile 2017 con le quali il ricorrente, nel riscontrare quanto dichiarato dalla resistente, ha lamentato la perdurante reperibilità in rete di uno dei due URL indicati nell´atto introduttivo;

VISTA la nota del 28 aprile 2017 con cui Google, nel confermare l´avvenuta deindicizzazione di entrambi gli URL oggetto del ricorso:

-  ha tuttavia dato atto che tra i risultati della ricerca effettuata attraverso il nome e cognome dell´interessato appariva effettivamente un URL, avente stretta somiglianza con uno di quelli indicati nell´atto introduttivo, digitando il quale si veniva reindirizzati all´URL in questione;

- ha dichiarato di aver conseguentemente provveduto a deindicizzare anche tale ulteriore URL;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia