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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6436112]

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[doc. web n. 6436112]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 146 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 dicembre 2016 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Lorenzo Franceschinis, nei confronti di Trenord S.r.l. con il quale il ricorrente, dipendente della società resistente, nel lamentare la parzialità del riscontro ottenuto a seguito dell´interpello preventivo presentato ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, con particolare riguardo all´autore e alle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata effettuata una fotografia che lo ritrae durante l´orario di servizio, utilizzata dalla resistente ai fini di una contestazione disciplinare, nonché le finalità e le modalità del relativo trattamento;

di conoscere gli estremi identificativi del titolare, del responsabile del trattamento e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice;

di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato la liceità dell´utilizzo della predetta immagine (che lo ritraeva in atteggiamento non conforme alla condotta richiesta nello svolgimento del servizio che il medesimo era chiamato ad espletare a bordo del treno) ai fini dell´attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, reputando non sufficientemente chiarite le modalità attraverso le quali l´azienda sarebbe venuta in possesso della fotografia e non essendo stati forniti dati essenziali per la predisposizione della sua difesa, quali quelli relativi alla data ed all´orario di acquisizione della stessa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 febbraio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice,  la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 26 gennaio 2017 con la quale la società resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Paola Gobbi, ha:

comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

dichiarato, in ordine alla richiesta avente ad oggetto l´origine della fotografia, che la stessa sarebbe stata acquisita in occasione di una segnalazione effettuata da un passeggero, che si trovava a bordo del convoglio ove il ricorrente prestava servizio quale capotreno, diretta a documentare una condotta del medesimo non adeguata allo svolgimento delle mansioni affidategli;

precisato che, pertanto, la predetta fotografia, pervenuta alla società già priva della parte relativa al viso della persona raffigurata, "non è stata scattata o prodotta mediante alcuno strumento aziendale, né è stata oggetto di trasformazione o censura nella parte oscura";

comunicato le finalità e le modalità del trattamento, nonché, con riguardo all´origine, la data nelle quale la fotografia sarebbe stata scattata, pur ritenendo di aver già fornito riscontro in merito in occasione della lettera di contestazione disciplinare, nonché a seguito dell´interpello preventivo presentato dall´interessato, peraltro riconosciutosi nel soggetto ritratto;

ribadito la liceità del trattamento effettuato – limitato peraltro alla mera conservazione, con finalità difensive, del dato trasmesso da un terzo estraneo alla società – tenuto conto del fatto che la fattispecie in esame si pone al di fuori dell´ambito di applicazione della disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori, che implica l´avvenuta installazione ed utilizzo, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi o di altri sistemi di registrazione;

invocato l´applicazione dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, con particolare riguardo alla richiesta di cancellazione avanzata dall´interessato con l´atto di ricorso, rilevando, con riferimento alle richieste di conoscere l´autore della fotografia, nonché i dettagli relativi alla sua acquisizione, di non disporre di tali dati che, in ogni caso, riguardando soggetti terzi, si collocherebbero al di fuori delle istanze proponibili ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTA la nota del 27 gennaio 2017 con la quale il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste e contestato l´esistenza, nel caso in esame, dei presupposti per invocare il differimento del diritto di accesso da parte della resistente tenuto conto del fatto che le informazioni oggetto di richiesta non possono in alcun modo inficiare il diritto di difesa della società nell´ambito di un futuro e, peraltro, solo eventuale giudizio fra le parti;

VISTA la nota del 27 gennaio 2017 con la quale la resistente, ha confermato le proprie valutazioni sulla vicenda;

CONSIDERATO, in via preliminare, che:

l´istanza dell´interessato diretta a conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nonché quella volta ad ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge sono state avanzate per la prima volta con l´atto di ricorso e non hanno dunque costituito, contrariamente a quanto previsto dall´art. 146, comma 1, del Codice, oggetto di interpello preventivo al titolare del trattamento;

la richiesta diretta ad ottenere la comunicazione del nominativo dell´autore della fotografia utilizzata a fini disciplinari – che la resistente ha peraltro dichiarato esserle ignoto –  essendo diretta a conoscere dati non afferenti all´interessato, si pone al di fuori dell´ambito di applicazione dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, in ordine a tali profili, il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur dovendosi dare atto del fatto che, con specifico riguardo alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, la resistente ha fornito riscontro all´interessato;

CONSIDERATO che le richieste relative a origine e finalità del trattamento, debbano essere dichiarate inammissibili avendo il titolare del trattamento fornito riscontro prima della presentazione del ricorso;

CONSIDERATO, con riguardo alle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente con l´atto introduttivo del procedimento, che la resistente risulta aver integrato il relativo riscontro nel corso del procedimento, avendo, tra l´altro, dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non disporre di  informazioni in merito all´istanza tesa a conoscere l´orario ed il luogo in cui la fotografia risulterebbe essere stata scattata, essendo la relativa attività riconducibile all´iniziativa di un terzo;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso riguardo alle predette richieste;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Trenord S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di conoscere i profili relativi a data, orario e luogo di acquisizione della fotografia ritraente l´interessato, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e le modalità del trattamento;

b) dichiara inammissibili le ulteriori richieste;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamene a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia