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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6435825]

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[doc. web n. 6435825]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 140 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 20 gennaio 2017 da XX e XX, rappresentati e difesi dall´avv. Andrea Passini nei confronti di Finegil Editoriale S.p.A. in qualità di editore della testata "Il Mattino di Padova" con il quale gli stessi, richiamandosi alle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno:

- chiesto la cancellazione delle foto che li ritraggono pubblicate a corredo di alcuni articoli riguardanti un progetto di collaborazione fra le forze dell´ordine e gli istituti di vigilanza privata avviato dal Comune di Padova allo scopo di potenziare il servizio di sorveglianza e controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini;

- manifestato l´opposizione al trattamento di tali immagini da parte della testata;

- chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti, dipendenti di un istituto di vigilanza privata, hanno sostenuto che:

- le foto che li ritraggono, inizialmente pubblicate nel 2008, sono state riedite, dapprima il 21 gennaio 2015, nonostante essi avessero chiesto immediatamente dopo la prima pubblicazione di non riprodurle ulteriormente, poi il 28 gennaio 2015 (ossia appena il giorno dopo la loro seconda diffida) ed infine il 27 gennaio 2016;

- pur essendosi la testata impegnata, a seguito della loro ultima richiesta del 29 febbraio 2016, a non ripubblicare tali immagini, v´è il concreto timore che la stessa possa venir meno a quanto dichiarato utilizzando nuovamente tali foto e ne hanno pertanto chiesto la cancellazione;

-  la pubblicazione delle foto in questione sarebbe illecita, essendo state scattate senza il loro consenso, in circostanze agli stessi ignote, durante lo svolgimento dell´attività lavorativa e diffuse con modalità tali da renderli del tutto riconoscibili in pubblico a danno non solo della loro riservatezza ma anche della loro sicurezza personale considerato il particolare tipo di funzioni svolte;

- se le immagini pubblicate per la prima volta nel 2008 non apparivano, a loro parere, essenziali rispetto alla notizia resa, le foto pubblicate a corredo degli articoli del 2015 e del 2016, ad oltre 7 e 8 anni dalla prima pubblicazione, rappresentano ormai solo foto di repertorio, "non più contestuali ovvero contemporanee alla notizia" relativa peraltro ad un servizio più volte annunciato ma mai di fatto istituito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTE le nota del 27 febbraio e del 9 marzo 2017 con le quali la resistente - pur sostenendo la liceità del trattamento effettuato, trattandosi al momento della pubblicazione di espressione del diritto di cronaca e allo stato attuale di conservazione a fini "documentaristici" – ha comunque dichiarato di "aver effettuato la rimozione delle foto richiamate dai ricorrenti, pubblicate a corredo degli articoli" del 21 e 28 gennaio 2015 e del 27 gennaio 2016 allegati all´atto di ricorso;

RILEVATO che non sono pervenute successive note di replica da parte dei ricorrenti;

RITENUTO che in ordine alla cancellazione delle foto oggetto di contestazione debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice, avendo la resistente affermato, sia pure nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato le fotografie che ritraggono i ricorrenti pubblicate a corredo degli articoli sopra richiamati;

RITENUTO invece di dover dichiarare inammissibile l´opposizione al trattamento, considerato che la resistente, prima della proposizione del presente ricorso, aveva già comunicato ai ricorrenti che si sarebbe astenuta dal ripubblicare le loro foto, dichiarazioni queste richiamate dagli stessi interessati nell´atto introduttivo e non contraddette nei fatti;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 400,00 a carico di Finegil Editoriale S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, resa necessaria dal ripetuto inadempimento del titolare, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità delle richieste e del riscontro fornito ai ricorrenti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione delle foto dei ricorrenti pubblicate a corredo degli articoli richiamati in premessa;

2. dichiara inammissibile il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati;

3. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 400,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia