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Provvedimento del 9 febbraio 2017 [6260839]

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[doc. web n. 6260839]

Provvedimento del 9 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 56 del 9 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 8 novembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alexander Schuster, nei confronti di H3G S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") con due distinte richieste datate rispettivamente 9 ottobre 2014 e 27 gennaio 2016, ha chiesto di:

- avere copia del file audio contenente la registrazione della conversazione telefonica dalla quale sarebbe originata l´attivazione di un nuovo contratto di telefonia mobile;

- conoscere le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi, ove designato, del/i responsabile/i del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati siano o possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;

- ricevere copia dei documenti digitali ed analogici nei quali risulti il consenso prestato dal medesimo all´utilizzo dei propri dati personali;

- ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, già cliente della resistente, ha, in particolare, lamentato l´avvenuta attivazione di un nuovo ed ulteriore contratto di telefonia mobile a suo nome in assenza del necessario consenso e di non aver ottenuto, peraltro, alcun riscontro da parte della resistente alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 5 dicembre 2016 con la quale la società resistente ha comunicato:

- che il reclamo avente ad oggetto la conclusione di un contratto di telefonia mobile in assenza di consenso, pur gestito tempestivamente dall´ufficio competente, sarebbe stato avanzato dall´interessato oltre i termini contrattualmente previsti per il legittimo esercizio del diritto di recesso, ragione per la quale non sarebbe stato dato positivo riscontro neanche alla richiesta diretta ad avere copia del file audio;

- di aver già fornito riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente prima della presentazione del ricorso attraverso una comunicazione inviata all´indirizzo di posta elettronica del legale che lo rappresentava;

- di non ravvisare pertanto violazioni ad essa imputabili in materia di protezione dei dati personali, pur riconoscendo all´interessato, "in aderenza alla politica di massima attenzione verso la Clientela", una somma a titolo di rimborso forfettario delle spese del procedimento, provvedendo altresì alla contestuale trasmissione di "copia della registrazione audio inerente l´attivazione dell´utenza contestata";

PRESO ATTO che a seguito di un accordo transattivo intervenuto fra le parti anche in ordine al rimborso delle spese del procedimento il ricorrente, come risulta dal relativo atto depositato nel procedimento, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso e che, in ragione di quanto sopra esposto, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia