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Provvedimento del 9 febbraio 2017 [6240109]

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[doc. web n. 6240109]

Provvedimento del 9 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 9 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 10 novembre 2016 da XY nei confronti di Welfare Bologna soc. coop. soc. con il quale l´interessato, ex dipendente di detta società, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla resistente;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota 28 dicembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 dicembre 2016 con la quale il ricorrente ha comunicato all´Autorità la propria volontà di rinunciare al ricorso già avviato a seguito di un accordo sindacale intervenuto tra le parti;

VISTA  la nota del 2 gennaio 2017 con la quale la resistente ha confermato quanto rappresentato dall´interessato, chiedendo l´archiviazione del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso e che, in ragione dell´avvenuta rinuncia, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia