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Provvedimento del 19 gennaio 2017 [6119008]

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[doc. web n. 6119008]

Provvedimento del 19 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 20 del 19 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 17 ottobre 2016 da XY nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai propri dati al fine di ottenere:

- l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto in data 4 dicembre 2015, 29 settembre e 4 ottobre 2016, sulla propria casella di posta elettronica delle comunicazioni promozionali provenienti da un indirizzo mail riconducibile alla società Fastweb S.p.A., pur non avendo mai prestato il proprio consenso al trattamento per finalità di marketing;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 13 dicembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 10 novembre 2016 con la quale la società resistente ha rappresentato di:

- avere acquisito i dati del ricorrente in occasione della sottoscrizione da parte di quest´ultimo, del contratto di abbonamento con Fastweb, avvenuta il 4 novembre 2014;

- avere provveduto, avendo verificato la mancata indicazione del consenso/diniego alla ricezione di comunicazioni mail da parte del ricorrente, ad aggiornare i sistemi con "il diniego alla ricezione di comunicazioni commerciali tramite email", nonché ad allineare tutte le strutture di Customer Care alla volontà espressa dal ricorrente di essere escluso da campagne commerciali "veicolat[e] mediante canale telefonico e/o newsletter";

VISTA la nota del 16 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha comunicato di avere preso atto di quanto dichiarato dalla resistente;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Fastweb S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia