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Provvedimento del 26 gennaio 2017 [6098663]

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[doc. web n. 6098663]

Provvedimento del 26 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 34 del 26 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 novembre 2016 da XY nei confronti di KW con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano detenuti dal resistente;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, lamentato l´avvenuta ricezione, presso la casella di posta elettronica certificata utilizzata nello svolgimento della propria attività professionale, di "una innumerevole serie (almeno 12) di email (…) contenenti materiale promozionale di natura politica" provenienti da un indirizzo e-mail "presumibilmente ascrivibile alla persona del resistente" ed in ordine alle quali non risulta essere stato prestato il relativo consenso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 dicembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 1° dicembre 2016 con la quale il resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Ilaria Chiosi, ha comunicato di aver aderito alle richieste avanzate con l´atto di ricorso dichiarando di aver provveduto a cancellare "tutti i dati personali (…) riferiti" all´interessato;

VISTA la nota del 20 dicembre 2016 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto, insistendo per la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento, dichiarando (con attestazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a cancellare i dati personali del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di KW in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6098663
Data
26/01/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso