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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5987113]

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[doc. web n. 5987113]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 552 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1° settembre 2016 con il quale XX, in proprio nonché in qualità di madre del minore XY, figlio del defunto KW, rappresentata e difesa dall´avv. Simona Paola Castagna, ha ribadito le proprie richieste rivolte ai sensi degli artt. 7 ss del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ossia

1) la cancellazione del nome e cognome del defunto riportati negli articoli pubblicati e la loro deindicizzazione, ai seguenti titolari:

- al Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on-line www.repubblica.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://.../;

- Nearco s.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line www.lanotteonline.com, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link https://...;

- Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore del sito web www.online-news.it con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http:// ;

- Net1 News s.r.l. in qualità di titolare del sito web www.net1news.org con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

- Società Editrice Multimediale s.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line www.blitzquotidiano.it con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http:...;

2) la rimozione degli Url sopra richiamati e di ulteriori Url specificamente riferiti all´evento del suicidio ottenuti come risultati di ricerca inserendo come chiave il nome e il cognome del defunto KW, nei confronti di:

- Google Inc. e Google Italy s.r.l. in qualità di gestore del motore di ricerca "Google",

- Microsoft Corporation e Microsoft Italia s.r.l. in qualità di gestore del motore di ricerca "Bing";

3) la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che;

gli articoli in questione fanno riferimento al suicidio di KW avvenuto il 6 ottobre 2015 di cui fu data immediatamente notizia, a mezzo stampa e on-line, da parte di numerosi quotidiani locali e nazionali, motori di ricerca nonché molteplici blog, "con i toni enfatizzanti propri della cronaca nera";

la perdurante diffusione delle notizie riferite a tale tragico evento è fonte di pregiudizio in particolare per il minore XX, all´epoca dei fatti tredicenne, il quale si appresta ad iniziare le scuole superiori e potrebbe subire, a causa della curiosità cui verrebbe ad essere esposto per effetto della permanenza on-line degli articoli, un notevole danno alla propria sfera psichica ed emotiva, tale da pregiudicare il percorso di assistenza e supporto psicologico intrapreso a seguito della tragica morte del padre;

si sono conclusi gli accertamenti effettuati d´ufficio dal P.M. il quale ha disposto l´archiviazione del procedimento in data 1° marzo 2016, avendo constatato la sussistenza di vicenda suicidaria non costituente fattispecie delittuosa;

trattandosi di fatti risalenti al 2015 riferiti ad un suicidio e tenuto conto che il defunto KW era un privato cittadino privo di alcun ruolo pubblico, la relativa notizia avrebbe ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca giornalistica e del corrispondente interesse pubblico alla conoscibilità dello stessa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso, tenuto conto della diversa situazione istruttoria delle parti coinvolte;

VISTA la nota del 27 settembre 2016 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato gli Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome" del defunto KW eccetto che per gli Url http://... e http://... che non sono attualmente visualizzati nei risultati di ricerca di Google;

VISTA la nota del 29 settembre 2016 con la quale Società Editrice Multimediale s.r.l. ha rappresentato di aver provveduto ad inibire l´indicizzazione dell´articolo pubblicato tramite i motori di ricerca esterni al sito web www.blitzquotidiano.it; 

VISTA la nota del 3 ottobre 2016 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. ha dichiarato, "essendo venuta meno l´attualità della notizia", di aver provveduto "nell´interesse del figlio minore" della ricorrente, alla rimozione degli articoli rinvenibili ai seguenti link:

- http://... e

- http://...;

VISTA la memoria trasmessa in data 30 settembre 2016 con la quale Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore di Online News, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Grillo Spina e Valerio Galassetti, ha sostenuto

1) che, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nessun articolo pubblicato da Online News in relazione alla vicenda in questione è attualmente indicizzato tramite i motori di ricerca esterni, avendo il resistente già provveduto nel senso richiesto;

2) di non ritenere viceversa meritevole di accoglimento la richiesta di cancellazione del nome e del cognome dell´interessato dall´articolo, essendo le notizie ivi contenute vere, esatte ed aggiornate oltre ad essere state riportate con caratteri assolutamente non diffamatori, di talché la relativa anonimizzazione renderebbe l´articolo stesso "privo di interesse  sociale e contrario al diritto di cronaca";

VISTA la memoria di replica del 5 ottobre 2016 con la quale la ricorrente:

- nei confronti di Google, Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. e Società Editrice Multimediale s.r.l., ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso avendo tali società aderito spontaneamente alle proprie richieste;

- nei confronti di Microsoft, Nearco s.r.l. e Net1news s.r.l. ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso, non avendo le stesse fornito alcun riscontro in merito, pur sottolineando che i link riferiti gli articoli pubblicati da Nearco s.r.l. e Net1news s.r.l. sono stati deindicizzati da Google di propria iniziativa;

- nei confronti di Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore di Online News, nel sostenere che l´articolo pubblicato sul relativo sito, pur non essendo attualmente indicizzato dal motore di ricerca "Google" sarebbe tuttora indicizzato dal motore di ricerca "Bing", ha ribadito la richiesta di cancellazione del nome e cognome del defunto KW dall´articolo e la deindicizzazione tramite i motori di ricerca esterni;

VISTA la nota del 17 novembre 2016 con la quale Net1news s.r.l. ha dichiarato di aver rimosso l´articolo pubblicato dal proprio sito web in data 8 agosto 2016 provvedendo anche alla relativa deindicizzazione tramite i motori di ricerca esterni;

VISTA la nota del 13 dicembre 2016 con la quale Microsoft, in adesione spontanea alle richieste della ricorrente, ha dichiarato di aver rimosso gli Url indicati nell´atto di ricorso "dai risultati di ricerca correlati all´inserimento del nominativo del Sig. KW nella query del motore di ricerca Bing";

VISTA la memoria del 21 novembre 2016 con la quale Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore di Online News, ha ribadito che l´articolo pubblicato sul relativo sito web non è attualmente indicizzato da "Bing" né dagli altri motori di ricerca esterni, confermando altresì la propria indisponibilità, per i motivi dianzi illustrati, a rimuovere dall´articolo il nominativo dell´interessato;

RILEVATO, preliminarmente, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Nearco s.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line www.lanotteonline.com, che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste è stata inviata al medesimo una prima volta attraverso raccomandata A/R del 9 settembre 2016, restituita al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto", e che gli stessi atti sono stati successivamente trasmessi via posta elettronica certificata consegnata in data 27 settembre 2016 e, nuovamente, insieme alla proroga del termine per la conclusione del procedimento, sempre via posta elettronica certificata consegnata in data 28 novembre 2016;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento Nearco s.r.l. non ha fornito alcun riscontro all´Autorità entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l´Ufficio provvederà ad avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

RILEVATO poi che, in ordine alla richiesta di cancellazione del nome e cognome del defunto riportati nell´articolo reperibile attraverso il link http:.../ Società Editrice Multimediale s.r.l. aveva fornito soddisfacente riscontro in risposta all´interpello preventivo e prima della proposizione dell´odierno ricorso, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente – e ritenuto pertanto di dover dichiarare la relativa richiesta inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice nei confronti di tale società;

RILEVATO ALTRESÌ che Google, Microsoft, Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., Società Editrice Multimediale s.r.l. e Net1news s.r.l. hanno aderito spontaneamente a tutte le richieste della ricorrente e che, pertanto, nei loro confronti deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO che, da verifiche effettuate dall´Ufficio, l´articolo originariamente pubblicato sul sito web www.lanotteonline.com di Nearco s.r.l. risulta essere stato rimosso e non più indicizzato dai motori di ricerca esterni al sito e che pertanto, anche nei confronti di tale titolare, senza pregiudizio per il predetto procedimento sanzionatorio, debba essere dichiarato non luogo a provvedere;

RILEVATO che nel corso del procedimento Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore di Online News, ha provveduto a deindicizzare l´articolo in questione tramite i motori di ricerca esterni e ritenuto pertanto che debba essere dichiarato anche nei confronti di tale titolare non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di deindicizzazione avanzata dalla ricorrente;

RILEVATO invece - in ordine all´ulteriore richiesta di cancellazione dei dati identificativi del defunto rivolta al predetto Giovanni Tagliapietra -  che il trattamento a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi nell´articolo pubblicato sul sito internet www.online-news.it, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

RITENUTO pertanto che:

- tale trattamento è da ritenersi lecito alla luce delle considerazioni sopra esposte, essendo peraltro relativo a fatti recenti, tenuto conto anche che l´articolo in questione non riporta alcun dato che possa rendere identificabile il figlio minore del defunto KW;

- la predetta richiesta di cancellazione del nome e cognome del defunto riportati nell´articolo reperibile attraverso il link http:// ...attualmente pubblicato sul sito www.online-news.it, debba conseguentemente essere dichiara infondata;

RITENUTO infine che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, tenuto conto della parziale inammissibilità e infondatezza del ricorso, nonché della specificità della vicenda e dei riscontri forniti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice nei confronti di Società Editrice Multimediale s.r.l.;

b) dichiara infondata la richiesta rivolta nei confronti di Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore di Online News, di cancellazione del nome e cognome del defunto KW riportati nell´articolo reperibile attraverso il link http:// ...;

c) dichiara, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice non luogo a provvedere nei confronti di Google, Microsoft, Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., Società Editrice Multimediale s.r.l., Net1news s.r.l. e Nearco s.r.l., nonché nei confronti di Giovanni Tagliapietra, in qualità di titolare e direttore di Online News con specifico riferimento alla richiesta di deindicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia