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Provvedimento del 15 dicembre 2016 [5941935]

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[doc. web n. 5941935]

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 541 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 8 agosto 2016 da XY nei confronti di Sara Call s.r.l., con il quale l´interessato, in relazione alla ricezione di una telefonata promozionale indesiderata relativa a prodotti "Green Network" su un´utenza cellulare allo stesso intestata, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e rimaste inevase, ha chiesto:

- di conoscere la fonte dalla quale sono stati acquisiti i propri dati personali;

- la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi al loro trattamento per fini promozionali;

- l´attestazione che l´operazione di cancellazione venga portata a conoscenza di coloro cui i dati sono stati comunicati o diffusi;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´11 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 25 novembre 2016 e del 30 novembre 2016 con le quali Sara Call s.r.l. ha dichiarato che:

- l´utenza dalla quale, a detta del ricorrente, è pervenuta la telefonata promozionale indesiderata, non è intestata alla Sara Call s.r.l., come risulta dall´elenco fornitole dal proprio gestore telefonico;

- la società resistente non ha mai ricevuto incarico di promuovere prodotti della "Green Network", che è una società energetica, posto che fra i propri clienti annovera solo società telefoniche;

VISTA la nota del 2 dicembre 2016 con la quale il ricorrente ha:

- ribadito che la persona che lo ha contattato per offerte commerciali di "Green Network" avrebbe dichiarato di essere un´operatrice della Sara Call s.r.l.;

- chiesto di sapere se la società resistente detiene dati personali che lo riguardano;

VISTA la nota del 5 dicembre 2016 con la quale Sara Call s.rl., ha confermato di non detenere e di non aver mai detenuto dati personali del ricorrente, né di aver mai pubblicizzato prodotti "Green Network";

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, affermando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non essere l´intestataria dell´utenza dalla quale è giunta la telefonata indesiderata e comunque di non detenere dati personali del ricorrente;

RILEVATO, invece, di dover dichiarare l´inammissibilità ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, con riferimento alla richiesta di opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali, in quanto la richiesta non è stata avanzata in sede di interpello preventivo ma solamente nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, di quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Sara call s.r.l., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile con riferimento alla richiesta di opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per i restanti profili;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a carico di Sara Call s.r.l. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia