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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Lycamobile s.r.l. - 2 luglio 2015 [5925448]

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[doc. web n. 5925448]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Lycamobile s.r.l. - 2 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 396 del 2 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 3027/78073 del 7 febbraio 2012, formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti presso Lycamobile s.r.l., con sede in Roma, Via Tirone n. 11, C.F. 09860601005, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 26 settembre 2012, diretti a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico;

RILEVATO che, nel corso dell´accertamento ispettivo, è risultato che l´unica dipendente presente nella sede della società non era in grado di fornire le informazioni richieste e che, pertanto, si impegnava a "inoltrare la richiesta di informazioni (…) al rappresentante legale della società, al fine di fornirvi le informazioni e i documenti richiesti dal Garante, possibilmente entro 15 giorni da oggi";

CONSIDERATO che, a seguito della notifica della richiesta di informazioni, non è pervenuto alcun riscontro da parte di Lycamobile, in riferimento a tutte le richieste formulate ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO il verbale del 19 novembre 2012, notificato il 6 dicembre 2012, con cui è stata contestata alla società Lycamobile s.r.l., la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inviando scritti difensivi, né chiedendo di essere ascoltata dall´Autorità);

PRESO ATTO della complessa istruttoria effettuata e, in particolare, delle comunicazione inviate dalla società in data 7 marzo, 24 e 25 giugno 2013, in riscontro alle richieste formulate dall´Ufficio, dalle quali sono emersi profili di criticità in ordine all´osservanza delle misure prescritte dal Garante con il provvedimento del 24 luglio 2008, concernente "Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico" [doc. web n. 1538237];

RILEVATO, inoltre, che nell´ambito dell´istruttoria svolta dall´Ufficio, si è reso necessario svolgere un´ulteriore indagine diretta a verificare il rispetto, da parte della società, della normativa in materia di protezione dei dati personali nell´ambito dei trattamenti effettuati tramite il proprio sito internet www.lycamobile.it per finalità di marketing e di profilazione;

VISTO il provvedimento n. 429 del 3 ottobre 2013 [doc. web n. 2740948], adottato nei confronti di Lycamobile s.r.l., con il quale il Garante, sulla base delle dichiarazioni rese, ha rilevato:

- la mancata adozione di diverse misure contenute nel citato provvedimento in materia di conservazione di dati di traffico, con particolare riferimento a quelle contenute al punto 1, lett. a) e b), punto 3, lett. a), punto 4, lett. a), punto 5, lett. a), punto 6, lett. a), punto 7, lett. a), punto 8, lett. a), punto 9, lett. a), la cui mancata adozione integra la violazione dell´art. 17 del Codice;

- l´utilizzo di dati di traffico, conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati sulla base dell´art. 132 del Codice, per finalità ulteriori (ricerche di mercato e marketing) in violazione dell´art. 123 del Codice;

- la conservazione dei dati di traffico telematico per un periodo superiore a 12 mesi, in violazione dell´art. 132, comma 1, del Codice;

VISTO il provvedimento n. 430 del 3 ottobre 2013 [doc. web n. 2745497], con il quale il Garante, sulla base della documentazione acquisita, ha rilevato:

- l´inidoneità dell´informativa resa agli interessati tramite il proprio sito internet nelle sezioni "Termini e condizioni generali", "Proposta di contratto" e "Protezione dei dati", in violazione dell´art. 13 del Codice;

- l´illiceità della modalità di acquisizione del consenso, acquisito in forma unica per una pluralità di finalità, in violazione degli artt. 23 e 130 del Codice; 

VISTO il del 20 dicembre 2013, con cui sono state contestate alla società Lycamobile s.r.l. le violazioni amministrative previste da:

- art. 161 del Codice, con riferimento alla violazione dell´art. 13 del medesimo Codice per inidonea informativa agli interessati;

- art. 162, comma 2-bis, del Codice, con riferimento alla violazione degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, in relazione alle modalità di acquisizione del consenso;

- art. 162, comma 2-bis, del Codice, con riferimento alla violazione dell´art. 17 del medesimo Codice, in tema di misure ed accorgimenti prescritti a determinate categorie di titolari del trattamento dal provvedimento del Garante del 17 gennaio 2008, integrato da quello datato 24 luglio 2008;

- art. 162, comma 2-bis, del Codice, con riferimento alla violazione dell´art. 123 del medesimo Codice, in relazione al trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico;

- art. 162-bis del Codice, con riferimento alla violazione dell´art. 132 del medesimo Codice, in relazione alla conservazione dei dati di traffico telematico;
informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dai rapporti predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall´Ufficio del Garante che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

CONSIDERATO che, anche con riferimento a questo procedimento sanzionatorio, la parte non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inviando scritti difensivi, né chiedendo di essere ascoltata dall´Autorità);

RILEVATO, pertanto, che Lycamobile s.r.l. ha omesso di fornire riscontro alla richiesta di informazione del Garante, formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice;

RILEVATO che la stessa ha effettuato un trattamento di dati di traffico telefonico e telematico, omettendo di adottare le misure e le prescrizioni previste dal citato provvedimento del 24 luglio 2008 e dagli artt. 123 e 132, comma 1, del Codice;

RILEVATO, altresì, che la stessa ha effettuato un trattamento di dati personali degli interessati, rendendo un´informativa inidonea e in assenza di un consenso specifico in relazione alle diverse finalità perseguite;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui agli artt. 17, 23, 130 e 123 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 162-bis del Codice che punisce la violazione dell´art. 132 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a cinquantamila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che, seppure il complesso di violazioni accertate evidenzi profili di oggettiva gravità in ragione della particolare delicatezza dei dati e della numerosità degli interessati coinvolti, si è comunque tenuto conto che la società ha dato adempimento ai due provvedimenti adottati nei suoi confronti dall´Autorità;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di:

- euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all´art. 161;

- euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice in riferimento alla violazione degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

- euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, in riferimento alla violazione dell´art. 17 del medesimo Codice;

- euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, in riferimento alla violazione dell´art. 123 del medesimo Codice;

-  euro 20.000,00 (ventimila) per la violazione di cui all´art. 162-bis del Codice;

- euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all´art. 164 del Codice;
per un importo complessivo pari a euro 102.000,00 (centoduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Lycamobile s.r.l., con sede in Roma, Via Tirone n. 11, C.F. 09860601005, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 102.000,00 (centoduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per le violazioni di cui agli artt. 161, 162, comma 2-bis, 162-bis e 164 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 102.000,00 (centoduemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia