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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5856261]

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[doc. web n. 5856261]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 450 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 13 giugno 2016 da XY nei confronti di Enel Energia S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza o meno dei dati personali allo stesso riferiti trattati dalla resistente;

- di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2 del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati, di responsabili e  di incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare:

- di avere ricevuto in data 25 marzo 2016 una email pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica da parte di Enel Energia S.p.A., società alla quale, pur essendo cliente, non aveva mai autorizzato il trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing, né per la comunicazione degli stessi ad aziende terze, anche se appartenenti al medesimo gruppo;

- di avere inviato, in data 3 e 25 aprile 2016, alla società resistente due comunicazioni via mail, una delle quali all´indirizzo PEC, in relazione alle quali, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché  la nota del 23 settembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria del 26 luglio 2016 con la quale la società resistente ha rappresentato che:

- la comunicazione inviata al ricorrente rientra in "uno slot di comunicazioni promozionali" avvenute nell´ambito di una campagna di efficienza energetica;

- nell´elaborazione dei dati per individuare gli utenti cui indirizzare la comunicazione, è stato inserito, per errore, anche l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente;

- sono state sospese, in via cautelativa, le comunicazioni commerciali afferenti detto data base, al fine di evitare il ripetersi in futuro di analoghi episodi;

- ha proceduto a registrare il diritto di opposizione del ricorrente al trattamento dei propri  dati personali per finalità commerciali;

VISTA la memoria di replica del 2 agosto 2016 con la quale il ricorrente, pur sollevando alcune perplessità, si è comunque dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto dalla società resistente;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra e considerato altresì che il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro, sia pure nel corso del procedimento, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Enel Energia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Enel Energia S.p.A.  in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5856261
Data
27/10/16

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso