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Provvedimento del 27 ottobre 2016 [5852354]

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[doc. web n. 5852354]

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 453 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 14 giugno 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Laura Lieggi, nei confronti di U.N.A.C. – Unione Nazionale Arma dei Carabinieri con il quale l´interessato, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere la comunicazione dell´origine dei dati personali che lo riguardano pubblicati su una rivista periodica edita dalla resistente;

di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato l´indebita diffusione di un´ordinanza, pronunciata nei propri confronti dalla Corte dei Conti, pubblicata in forma integrale sulla citata rivista periodica, in quanto idonea a rendere note informazioni ritenute eccedenti rispetto alla finalità perseguita;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 settembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 trasmessa dall´U.N.A.C., la quale, pur rilevando la non puntuale individuazione, nell´ambito dell´atto introduttivo del procedimento, del soggetto destinatario del medesimo, ha comunque fornito riscontro nel merito, rappresentando che:

la pubblicazione dell´ordinanza indicata nel ricorso sarebbe stata autorizzata dal legale che ha assistito il ricorrente nel procedimento svoltosi presso la Corte dei Conti di Bari e che ricopre, altresì, funzioni di collaboratore della resistente;

la rivista che ha curato la predetta pubblicazione "espleta, da circa un ventennio, servizio informativo, di aggiornamento professionale e di dottrina e pubblica (…) le sentenze e le ordinanze pervenutegli dagli interessati, su richiesta degli stessi o dei propri legali, a favore di tutti i Carabinieri e Militari, per i fini sindacali, professionali e informativi";

il ricorrente ed il legale che lo rappresenta e difende nel presente procedimento erano già stati edotti telefonicamente delle circostanze sulle quali verte l´odierno ricorso, ritenuto pertanto pretestuoso;

la resistente non detiene alcun dato riguardante l´interessato che non risulta, infatti, ad essa iscritto;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare il riscontro ottenuto, ha ribadito le richieste avanzate nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale la resistente, nel richiamare integralmente il riscontro già fornito, ha ribadito che "il sindacato opera a "favore" dei Militari e su richiesta degli stessi o dei propri legali, per mettere in risalto le "ingiustizie" subite";

RILEVATO che l´odierno ricorso appare correttamente proposto nei confronti dell´U.N.A.C. la quale, in base alle risultanze del relativo sito web, risulta collegata in maniera evidente a "La Rivista dell´Arma" e la cui titolarità non risulta essere stata contestata nel corso del presente procedimento, come dimostrato dal fatto che la medesima ha fornito gli elementi richiesti nel corso dell´istruttoria;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento,  dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati relativi all´interessato sarebbero stati forniti dal difensore che lo assisteva nel procedimento svoltosi innanzi al giudice contabile;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia