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Provvedimento del 29 settembre 2016 [5799611]

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[doc. web n. 5799611]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 13 maggio 2016 da XY, nei confronti di Axa France Vie S.A., con il quale il ricorrente, nel ribadire le richieste già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice), ha chiesto:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicuratrice in occasione dello svolgimento della visita medica cui lo stesso è stata sottoposto in data 12 maggio  2015;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato Axa France Vie S.A., Axa Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A. (società facenti parte del gruppo Axa, alle quali il ricorrente aveva in precedenza inoltrato l´interpello preventivo) a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 24 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 13 giugno 2016 con cui Axa Assicurazioni S.p.A. ha rappresentato:

di non aver trattato alcun dato personale del ricorrente e di non disporre della perizia medico-legale richiesta, non sussistendo alcun rapporto contrattuale fra essa e il ricorrente e non risultando "alcuna posizione assicurativa attiva (…) né alcun sinistro o reclamo in gestione" a nome dell´interessato;

che il trattamento dei dati riferiti alla perizia in questione sarebbe effettuato da altre società del Gruppo Axa (in particolare le richiamate Axa France Vie S.A. e Inter Partner Assistance S.A.);

VISTA la nota del 14 luglio 2016 con la quale Inter Partner Assistance S.A. ha rappresentato che:

di non essere titolare del trattamento dei dati del ricorrente, essendosi limitata, a seguito della ricezione dell´invito ad aderire, ad informarne il titolare, Axa France Vie S.A., non ritenendo necessario fornire direttamente riscontro;

nell´ambito dei servizi offerti alle società estere del Gruppo Axa, avrebbe organizzato, per conto di Axa France Vie S.A., la visita medico-legale del ricorrente inviando allo stesso la comunicazione e-mail del 22 aprile 2015 allegata al ricorso;

il proprio ruolo si sarebbe esaurito non appena espletata tale attività;

VISTA la nota del 15 agosto 2016 con la quale Axa France Vie S.A., dopo una serie di comunicazioni interlocutorie trasmesse all´Ufficio nel mese di luglio a causa dell´assenza del Direttore Medico ("unico ad avere l´autorità per decidere" in merito alla richiesta oggetto di ricorso), ha infine confermato di aver inviato al ricorrente, in pari data, copia integrale della perizia medico-legale richiesta;

VISTE le note del 12 settembre e 13 settembre 2016 con le quali il ricorrente, dando atto di aver ricevuto la perizia medico-legale "completa degli elementi valutativi, redatta dal medico fiduciario di Axa France", ha formalizzato il proprio riscontro positivo, insistendo tuttavia per la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO, preliminarmente, che, da quanto emerso nel corso dell´istruttoria, unico titolare del trattamento dei dati del ricorrente contenuti nella richiamata perizia medico-legale risulta essere Axa France Vie S.A.;

RITENUTO che nei confronti di quest´ultima debba essere dichiarato non luogo a provvedere avendo essa fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Axa France Vie S.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Axa France Vie S.A.;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Axa France Vie S.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia