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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5773877]

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[doc. web n. 5773877]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 367 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 2 maggio 2016 da XY nei confronti di MDL Global S.r.l. con il quale l´interessato, ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica aziendale XY@mdlglobal.net, ancora attivo al momento della presentazione del ricorso, nonostante l´avvenuta cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 23 dicembre 2015;

CONSIDERATO  che il ricorrente ha, in particolare, contestato l´indebito utilizzo da parte del titolare del trattamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nell´account di posta elettronica aziendale assegnato al medesimo in costanza dell´ormai cessato rapporto di lavoro, determinando peraltro un incolpevole affidamento di eventuali soggetti terzi che utilizzino tale account ritenendo di corrispondere con l´attuale ricorrente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 6 luglio 2016 con la quale MDL Global S.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Draetta, ha dichiarato che "è stato definitivamente e tempestivamente cancellato l´account mail XY@mdlglobal.net, utilizzato dal ricorrente durante il periodo di collaborazione con la società scrivente";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure attraverso una comunicazione resa solo nel corso del procedimento, dichiarando (con attestazione resa ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a cancellare i dati richiesti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia