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[doc. web n. 5562139]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s. - 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 21 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, all´esito di un procedimento amministrativo di un ricorso definito con la decisione del Garante n. 260 del 20 settembre 2012, l´Autorità inviava a Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s. P.Iva: 02826160768, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 47, in persona del legale rappresentante pro-tempore, una richiesta di informazioni, formulata dal Segretario Generale dell´Autorità, ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), , con la quale si rinnovava l´invito a fornire un idoneo riscontro sia in ordine a specifici aspetti concernenti la vicenda oggetto di ricorso che alle modalità con le quali fosse stato dato eventuale adempimento a quanto prescritto dal Garante nella citata decisione e che, nonostante tale richiesta risultasse regolarmente notificata in data 20 settembre 2013 mediante posta elettronica certificata, la predetta società ometteva di fornire riscontro alla stessa, rendendo così necessario un prolungamento dell´attività istruttoria, volto ad acquisire i necessari elementi;

VISTO il verbale nr. 29169/80338 del 18 novembre 2013 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata a Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione al mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo pervenuto il 2 gennaio 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s., ha rappresentato come il mancato riscontro alla richiesta di informazioni oggetto di contestazione "(…) è stato dovuto ad una mera svista (…)", atteso che si è ritenuto di fare "(…) legittimo affidamento nella circostanza che, i precedenti riscontri e il pagamento delle spese, avesse ormai esaurito il procedimento (…), e che le varie comunicazioni effettuate dal Garante a mezzo pec fossero state comunicate per suo tramite al (ricorrente)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Risulta pacifica la circostanza in base alla quale la richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, il mancato riscontro della quale ha determinato l´odierna contestazione, è stata ritualmente notificata così come attestato dalla ricevuta di consegna della mail di posta elettronica certificata agli atti. Eventuali disguidi dovuti a "(…) ad una mera svista (…)", come pure la ritenuta circostanza per la quale "(…) i precedenti riscontri e il pagamento delle spese, avesse ormai esaurito il procedimento (…)", non sostanziano alcuno degli elementi di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, anche alla luce della giurisprudenza di settore (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO che Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s. ha quindi omesso di fornire riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157 dello stesso Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 deve essere determinato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Planet Book Service di Mario Manna & C. s.a.s. P.Iva: 02826160768, con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 47, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia