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Provvedimento del 9 giugno 2016 [5436802]

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[doc. web n. 5436802]

Provvedimento del 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 263 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 aprile 2016 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito, "Poste") con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Enrico Polignano, nel ribadire le istanze già presentate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), nella sua qualità di legittimario pretermesso dal testamento del proprio padre defunto, KW, nella necessità di ricostruire l´asse ereditario in vista dell´eventuale esperimento dell´azione di riduzione ex art. 536 c.c., ha chiesto;

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius detenuti da Poste riferiti alla movimentazione dei conti correnti, conti deposito titoli, contratti relativi a strumenti finanziari, libretti di deposito nominativi e/o a risparmio, buoni postali;

-  la liquidazione in proprio favore dell´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 marzo 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 aprile 2016 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa l´11 aprile 2016 con la quale la resistente ha comunicato al ricorrente di aver rinvenuto nei propri archivi, informatici e/o cartacei i dati personali del de cuius raccolti all´atto della richiesta dei prodotti e servizi e riferiti a:

- un conto corrente n. 87867***, aperto in data 10 marzo 2008 ed estinto in data 13 dicembre 2014 con saldo di euro 911,18 di cui è stata allegata copia della lista movimenti dal 10 marzo 2008 al 13 dicembre 2014;

- una polizza Postafuturo Certo n. 50005248*** emessa in data 3 giugno 2009 e liquidata al beneficiario designato in polizza;

PRESO ATTO che nella medesima nota dell´11 aprile 2016 la resistente ha altresì precisato che, con riferimento ai "contratti relativi a strumenti finanziari intestati al de cuius", risultavano "tuttora in corso le verifiche con le competenti funzioni aziendali per reperire copia del contratto di conto corrente e di eventuali titoli cartacei intestati al de cuius";

VISTA la nota del 12 aprile 2016 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla controparte rimanendo in attesa di conoscere gli esiti delle verifiche avviate;

VISTA la nota del 20 aprile 2016 con la quale Poste ha integrato il riscontro già fornito trasmettendo:

- copia del contratto di apertura del conto corrente Banco Posta sottoscritto in data 10 marzo 2008 e della "Conto Bancoposta Più" sottoscritto in data 28/11/2011;

- copia del "Cartellino Firma delle Persone autorizzate ad operare" sul suddetto conto corrente e del "Modulo per adeguata verifica del cliente e valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", documenti entrambi sottoscritti in data 10 marzo 2008 all´atto dell´accensione del conto corrente;

-  copia dell´attivazione della carta Maestro Micro n. 20143*** intestata al de cuius in data 10 aprile 2008 e copia rinnovo Carta Postamat Maestro n. 30738*** (in sostituzione della carta Maestro Micor) in data 15 marzo 2012;

VISTA la nota del 21 aprile 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di conoscere i dati relativi ad eventuali libretti di deposito nominativi e/o a risparmio, buoni postali ed altri contratti relativi a strumenti finanziari intestati al de cuius;

VISTA la nota del 28 aprile 2016 con la quale Poste ha rappresentato di aver già comunicato al ricorrente, con nota datata 20 precedente, "l´esito finale delle verifiche condotte dalle competenti strutture aziendali", trasmettendo allo stesso tutta la documentazione afferente il contratto di conto corrente intestato al de cuius;

VISTA la nota del 6 maggio con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di conoscere se negli archivi di Poste oppure presso gli uffici postali (in particolare in quello di XX, presso il quale era radicato il suddetto conto corrente postale) vi sia traccia di eventuali titoli cartacei intestati al de cuius, quali libretti di deposito nominativi e/o a risparmio, buoni postali ed altri contratti relativi a strumenti finanziari;

VISTA la nota del 24 maggio 2016 con la quale il titolare del trattamento ha confermato "che da informazioni pervenute dalle competenti strutture di Poste Italiane (…) non risultano, rispetto a quanto già comunicato con i precedenti riscontri (…) e da ricerche effettuate anche presso l´U.P. di XX, titoli cartacei intestati al Sig. KW";

VISTA la nota del 25 maggio 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto ritenendo pertanto cessata la materia del contendere ed ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alle richiesta avanzate dall´interessato con il ricorso medesimo, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a Poste, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia