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Provvedimento del 1 giugno 2016 [5432372]

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[doc. web n. 5432372]

Provvedimento del 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 253 del 1 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 aprile 2016 nei confronti di Banca Carime S.p.A. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Donato Cervellera, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto, quale erede legittima della sorella KW, di ottenere dalla Banca:

- la comunicazione in forma intellegibile dei dati riferiti ai rapporti intrattenuti dalla de cuius, ivi compresi "eventuali prodotti assicurativi stipulati a mezzo dell´Istituto Bancario";

-  la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota del 29 aprile 2016 con la quale la resistente ha comunicato alla ricorrente l´elenco dei rapporti intestati alla de cuius in essere presso la Filiale di competenza alla data del decesso;

VISTA la nota del 13 maggio 2016 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro ottenuto ritenendo pertanto cessata la materia del contendere ed ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, alla luce di quanto sopra esposto, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alla richiesta avanzata dall´interessata con il ricorso medesimo, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a Banca Carime S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della tempestività ed esaustività del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 , avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia