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Pubblicazione su organi di informazione dei contenuti di alcuni sms depositati in un procedimento giudiziario - 27 aprile 2016 [5202366]

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[doc. web n. 5202366]

Pubblicazione su organi di informazione dei contenuti di alcuni sms depositati in un procedimento giudiziario - 27 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 27 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

RILEVATO che il 27 novembre 2015 alcuni organi di informazione hanno pubblicato i contenuti di alcuni sms, depositati in un procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale dello Stato Città del Vaticano, intercorsi tra Francesca Immacolata Chaouqui e mons. Lucio Angel Vallejo Balda;

RILEVATO che il Garante, con nota del 30 novembre 2015, ha richiesto chiarimenti agli organi di informazione che, tra i primi, hanno diffuso i predetti sms, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della liceità di dette pubblicazioni (Quotidiano Nazionale, Il Tempo, Il Giornale, La Repubblica e Dagospia);

VISTO che il 3 dicembre 2015 la signora Francesca Immacolata Chaouqui, per il tramite del proprio legale, ha presentato un reclamo al Garante;

VISTA la richiesta di informazioni del Garante del 7 dicembre 2015 nei confronti degli organi di informazione citati nel reclamo, in particolare "Affari Italiani", "Libero Quotidiano", Italiaonline s.p.a., "TgCom24", "Secolo d´Italia", "Today.it", "Giornalettismo" e "Vews24.it";

VISTE le note di risposte formulate dalle testate giornalistiche, anche online;

VISTE le controdeduzioni formulate nell´interesse della reclamante il 19 gennaio 2016;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1.1. Con reclamo del 3 dicembre 2015, la signora Francesca Immacolata Chaouqui, in relazione alla pubblicazione, da parte di diversi organi di informazione, di dati personali contenuti in alcuni sms scambiati tra lei e il mons. Vallejo Balda, ha lamentato, da un lato, una violazione della sua sfera privata, e, dall´altro, una violazione del segreto istruttorio, in quanto gli atti pubblicati erano acquisiti a un procedimento penale, presso lo Stato della Città del Vaticano, per il quale, a detta della reclamante, ai sensi dell´art. 106 del codice di rito ivi vigente, è prescritto un sistema rafforzato di riservatezza.

1.2. Ad avviso della reclamante, avrebbero formato oggetto di pubblicazione conversazioni riservate riguardanti la propria sfera sessuale che non hanno attinenza ai fatti per cui si procede in sede penale. La pubblicazione degli sms avrebbe violato la disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare la mancanza del requisito dell´interesse pubblico di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 5, comma 1, del codice deontologico in quanto "la pubblicazione di tali messaggi, lungi dal prospettarsi come essenziale per soddisfare un interesse pubblico, si fonda in realtà esclusivamente sull´obiettivo di sfruttare l´interesse morboso dei lettori verso conversazioni riservate di soggetti sottoposti ad un procedimento penale".

Si ritiene altresì violato l´art. 11 del codice deontologico, secondo cui "il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile", ammettendo la pubblicazione "nell´ambito del perseguimento dell´essenzialità dell´informazione e nel rispetto della dignità delle persone coinvolte".

Le modalità espositive dell´informazione presenterebbero infine caratteristiche tali da ledere in maniera oggettive e rilevante la riservatezza dei soggetti implicati nello scambio dei messaggi.

2. Nell´ambito dell´istruttoria preliminare, è stato rappresentato che:

a. l´art. 106 del codice di rito vaticano non troverebbe applicazione all´attività giornalistica svolta in Italia; peraltro, la notizia oggetto dell´articolo in questione ha rilevante interesse pubblico o sociale, tenuto conto della vicenda processuale che sta interessando i due soggetti autori dei messaggi ‒ ed esso non contrasta con il rispetto della sfera privata in quanto l´informazione è indispensabile in ragione "dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (cfr. le note della Società Europea di Edizioni spa per la testata Il Giornale, del 4 e 18 dicembre 2015);

b. il testo riportato costituisce una mera ripresa di una notizia precedentemente diffusa con amplissimo risalto mediatico dai principali organi di stampa, di evidente interesse pubblico alla luce del profilo dei personaggi coinvolti (cfr. nota Italionline s.p.a. del 17 dicembre 2015);

c. i fatti oggetto dell´articolo sono contenuti negli atti del processo in corso sulla sottrazione e divulgazione di documenti riservati alla Santa Sede, circostanza che comporta la sussistenza degli estremi del diritto di cronaca e di informazione che hanno giustificato la pubblicazione della notizia ritenuta rilevante per la ricostruzione della vicenda (cfr. nota Poligrafici Editoriale s.p.a. per la testata "Quotidiano nazionale" del 9 dicembre 2015);

d. la vicenda ha avuto un rilievo mediatico universale e ha occupato le cronache giornalistiche di tutto il mondo e la stessa reclamante ha reso numerose dichiarazioni pubbliche, rendendo essa stessa noto il contenuto delle conversazioni con mons. Vallejo Balda e, comunque, non smentendoli (nota del Secolo d´Italia s.r.l. del 17 dicembre 2015);

e. visto il ruolo fiduciario e di rilevante responsabilità che la signora Chaouqui rivestiva nella Pontificia Commissione referente di studio e indirizzo sull´organizzazione delle strutture economiche-amministrative della Santa Sede, le informazioni in esame meritavano di essere diffuse in quanto si riflettevano in maniera considerevole sul ruolo pubblico che la stessa ricopriva (nota di Reti Televisive Italiane s.p.a. del 21 dicembre 2015).

f. che il quotidiano "la Repubblica" non ha pubblicato i messaggi whatsApp in esame e che comunque i riferimenti agli aspetti della sfera sessuale sono leciti in quanto collegati a fatti di interesse pubblico (art. 8 del codice di deontologia cit.) (nota del Gruppo Editoriale L´Espresso per "la Repubblica" del 10 dicembre 2015);

g. il riferimento alla sfera sessuale era un elemento essenziale per delineare correttamente i personaggi coinvolti e i rapporti tra loro intercorsi sui quali si fondano le indagini dell´Autorità Vaticana. La Società editoriale Libero tuttavia ha, comunque, provveduto alla rimozione dell´articolo in esame (nota de Il Quotidiano il Tempo s.r.l. del 10 dicembre 2015 e la nota di Società Editoriale Libero s.r.l. del 15 gennaio).

3. Nelle controdeduzioni della reclamante, pervenute il 19 gennaio 2016, si ribadisce che l´acquisizione dei dati sarebbe avvenuta in modo illecito, in quanto contrastante con le fonti vigenti nello Stato estero in cui si svolge il giudizio. Né sarebbe invocabile, visto che si tratta di un´autorità giurisdizionale straniera, l´art. 329 del codice di procedura penale italiano.

Ritiene che nessun significato esimente possa essere attribuito alla risonanza mediatica assunta dal processo penale, posto che sarebbero stati diffusi dati afferenti ad aspetti puramente privati della vita sessuale dei soggetti indagati non connessi con l´oggetto del processo penale, né al fatto che alcuni articoli abbiano ripreso le pubblicazioni di altri organi di stampa. Infine, non corrisponderebbe al vero che la stessa segnalante avrebbe reso note le circostanze divulgate e non avrebbe smentito il contenuto dei messaggi, in quanto, al contrario, risulterebbero numerose dichiarazioni volte a opporsi alla divulgazione dei messaggi e a sporgere denuncia contro i responsabili.

4.1. Con riguardo alla diffusione a fini giornalistici degli sms scambiati tra la reclamante e mons. Vallejo Balda si osserva, in limine, che trova  applicazione la disciplina dettata in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 ss. del Codice, finalizzata a contemperare il diritto all´informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base ad essa, possono essere diffusi dati personali, anche senza il consenso dell´interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca, in particolare con riguardo all´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice).

Come è noto, si applicano, altresì, le disposizioni dettate dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, riportato nell´allegato A1 del Codice. In particolare, l´articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano le caratteristiche di "rilevante interesse pubblico o sociale" possono essere divulgate "quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

4.2. Tanto premesso, nel caso in esame merita preliminarmente rilevare che dal testo degli sms oggetto di pubblicazione non emergono dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). Detti messaggi, piuttosto, consistono in provocazioni e "proposte" rivolte all´indirizzo del sacerdote (e peraltro da lui non raccolte), all´apparenza dirette a coinvolgere una conoscente della signora Chaouqui.

La valutazione del complessivo contenuto degli sms oggetto di pubblicazione conforta una valutazione di non eccedenza del trattamento. Il tenore dei messaggi caratterizzati da un linguaggio immediato (e a tratti disinvolto) contribuisce ad evidenziare, secondo la prospettazione degli articoli di stampa, la natura della relazione intercorrente tra la reclamante ed il sacerdote, entrambi personalità particolarmente qualificate tanto da essere designate dal Sommo Pontefice quali componenti della Pontifica Commissione referente di studio e indirizzo sull´organizzazione delle strutture economiche-amministrative della Santa Sede. In questa cornice complessiva, i fatti a cui gli sms in questione si riferiscono e le relazioni che traspaiono tra i protagonisti degli stessi, si riconducono inscindibilmente alla vicenda processuale assorbendone la connotazione di interesse pubblico ad essa certamente attribuibile.

Sotto quest´ultimo profilo, già prima della diffusione degli sms le stesse testate nazionali nei cui confronti è stato proposto il reclamo, hanno dato ampio spazio al processo (cfr. ad esempio gli articoli di R. Binelli su Il Giornale, 2 novembre 2015; S. Rame su Il Giornale, 4 novembre 2015; P. Lami su Secolo d´Italia, 23 novembre 2011; la nota redazionale apparsa su Quotidiano nazionale del 21 novembre 2015; l´articolo di S. Mastrantonio su Quotidiano nazionale dell´8 novembre 2015) evidenziando il ruolo rivestito dai due imputati all´interno della Commissione Vaticana e gli obiettivi di trasparenza e di moralizzazione del lavoro della Commissione, così che la pubblicazione del testo di quei messaggi non si può ricondurre ad una biasimevole attività di "gossip" giornalistico ma ad una completa informazione su fatti di interesse pubblico.

5. Non rileva, infine, in questa sede, l´asserita acquisizione illecita dei contenuti degli sms (peraltro non comprovata nell´ambito del procedimento) sulla base di norme che non trovano applicazione nell´ordinamento italiano.

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. artt. 142 e ss. e 154, comma 1, lett. b), del Codice, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5202366
Data
27/04/16

Argomenti


Tipologie

Provvedimenti