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Videosorveglianza. Il Garante fissa in dieci punti le regole per non violare la privacy - 2 dicembre 2000

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Videosorveglianza. Il Garante fissa in dieci punti le regole per non violare la privacy

L´Autorità Garante ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme sulla privacy l´installazione di telecamere in luoghi pubblici e privati, fenomeno in costante crescita.

In attesa di una specifica normativa che disciplini l´utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il Garante ha ritenuto necessario indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai principi della legge sulla protezione dei dati. Le regole base della disciplina sul trattamento dei dati personali sono, infatti, già applicabili alle immagini ed ai suoni, nel caso in cui le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

D´ora in avanti, dunque, chi intende installare impianti stabili e comunque non occasionali, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l´eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici, dovrà osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, anche per evitare l´applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Questo il decalogo:

  1. occorre chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti in base alle norme vigenti: se l´attività è svolta, ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche;
  2. il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi;
  3. i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l´esistenza di banche dati devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza;
  4. i cittadini devono essere informati, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili;
  5. per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori;
  6. i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l´angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
  7. va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia;
  8. vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l´accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
  9. i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;
  10. le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l´apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni.

Un discorso a parte va fatto per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell´accesso alla propria abitazione). Questi impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, non rientrano nell´ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il trattamento effettuato a fini personali.

Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui. Le informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri.

Roma, 2 dicembre 2000