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Rai, 'Al posto tuo': violata la sfera personale del minore - 11 dicembre 2002

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Rai, ´Al posto tuo´: violata la sfera personale del minore

"E’ stata violata la sfera personale del minore. La divulgazione delle informazioni sulla vita privata del bambino e sui suoi rapporti familiari non era giustificata".

E’ questo il parere dell’Autorità Garante sulle due puntate della trasmissione "Al posto tuo", condotta dalla giornalista Alda D’Eusanio, andate in onda pochi giorni fa, nelle quali è stato intervistato un minore di 11 anni allo scopo di discutere la "proposta" da lui avanzata di far conoscere alla madre separata un nuovo compagno. Nel corso delle due trasmissioni - alle quali erano presenti anche alcuni familiari - oltre ad informazioni di carattere personale del bambino, sono emersi episodi della vita degli altri partecipanti e sono state divulgate delicate informazioni non note al minore.

Conclusa l’istruttoria avviata all’indomani della messa in onda del programma, il Garante, ribadendo la ferma esigenza di evitare intrusioni nella vita privata dei minorenni ed inutili spettacolarizzazioni di vicende famigliari, ha chiesto alla Rai di non mandare più in onda le due trasmissioni e di evitare in futuro il ripetersi di tali episodi. Le due puntate di "Al posto tuo" sono state ritenute in contrasto con la disciplina sulla privacy, con il codice deontologico dei giornalisti e con lo stesso codice di autoregolamentazione tv sui minori, la cui nuova versione è stata proprio di recente sottoscritta. Il provvedimento adottato dall’Autorità è stato inviato per le eventuali decisioni di competenza al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Nella sua decisione, l’Autorità ha ricordato che sia la legge sulla privacy sia il codice deontologico dei giornalisti stabiliscono garanzie a tutela dei minori in base alle quali la protezione della vita privata e della personalità del minore è da considerarsi primaria rispetto al diritto-dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico. Nelle interviste televisive, inoltre, il minore si è trovato in una condizione che non gli consentiva di determinare appieno gli effetti dei proprio comportamenti, sia in ragione dell’età sia del particolare contesto dello studio televisivo con la presenza di spettatori ed ospiti.

Il fatto che la partecipazione sia avvenuta, poi, con il consenso dei genitori - che, peraltro, dalla documentazione acquisita potrebbero non aver ricevuto informazioni tali da renderli pienamente consapevoli del trattamento dei dati cui il figlio sarebbe stato esposto - non basta a giustificare l’intervista fatta al bambino dalla giornalista, la quale aveva comunque il dovere di valutarne i possibili effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della personalità del minore.

E’, del resto, la stessa Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995), le cui disposizioni sono richiamate nel codice deontologico dei giornalisti, a stabilire che "il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò, a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori".


Roma, 11 dicembre 2002