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Provvedimento del 24 settembre 2015 [4408689]

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[doc. web n. 4408689]

Provvedimento del 24 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 501 del 24 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 12 maggio 2015  nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Jenny Bestetti, in qualità di erede del padre defunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza e di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi ad ogni rapporto intrattenuto, anche in cointestazione, dal de cuius con la citata società, ivi comprese le informazioni relative ai saldi attivi e passivi ed alla eventuale estinzione dei rapporti prima del decesso, nonché la movimentazione contenuta negli estratti conto degli ultimi tre anni; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´8 luglio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ;

VISTA la nota del 4 giugno 2015 con cui Poste Italiane S.p.A. ha comunicato alla ricorrente l´elenco dei dati personali anagrafici detenuti in relazione al de cuius e la sintesi dei principali dati relativi ai rapporti intercorsi, anche in cointestazione, con il defunto padre; inoltre, la resistente, pur sottolineando che la copia degli estratti conto può essere rilasciata ai sensi dell´art. 119 comma 4 del Testo Unico Bancario solo dietro il pagamento di una somma a carico del richiedente, ha, "in via del tutto eccezionale- sperando di fare cosa gradita (…)" provveduto a fornire gratuitamente alla ricorrente copia degli estratti conto del rapporto di conto corrente n. *** riferito agli ultimi tre anni;

VISTA la memoria di replica datata 11 giugno 2015 con la quale la ricorrente ha ritenuto parziale il riscontro ottenuto dalla resistente ed ha ribadito, in relazione al "libretto di risparmio n. ***, cointestato, aperto in data 13.11.2006 estinto in data 09.05.2013 su cui risultano attestati due buoni fruttiferi postali" (…) e al "buono postale cartaceo n. ***emesso in data 18.08.2009 ed estinto in data 16.01.2013", la richiesta di ottenere la comunicazione "di tutti i dati e le informazioni relative ai suddetti contratti con particolare riferimento ai movimenti che hanno interessato i predetti rapporti nonché i saldi attivi e passivi dalla loro attivazione e sino alla loro estinzione";

VISTA la nota del 25 giugno 2015 con la quale la resistente ha  richiamato quanto già comunicato con nota del 4 giugno 2015 senza fornire ulteriori elementi;

VISTA la nota del 2 luglio 2015 con la quale la ricorrente ha ribadito le osservazioni già espresse circa la parzialità del riscontro ottenuto;

VISTA la nota del 28 luglio 2015 con la quale il titolare del trattamento, in relazione a quanto puntualizzato dalla ricorrente nella nota dell´11 giugno 2015, ha dichiarato che " se tale richiesta è diretta ad ottenere la documentazione delle singole movimentazioni relative al libretto postale n. ***, tali documenti potranno esserLe comunicati previa comunicazione del Modulo Richiesta lista movimenti libretto postale" e pagamento della somma prevista dal Foglio Informativo precisando che "qualora necessitasse invece solo dell´elenco dei movimenti dare/avere eseguiti sul predetto libretto di risparmio alleghiamo alla presente i dati in questione"; la resistente ha inoltre rilevato che "per quanto riguarda le movimentazioni relative ai buoni fruttiferi postali (…) non esiste una documentazione che attesti le movimentazioni/saldi attivi e passivi dei BFP n. *** e n. *** attestati sul libretto postale n. *** oltreché del buono postale cartaceo n. ***, poiché in relazione ai buoni, (…..), esistono unicamente documentazioni relative a richiesta di emissione e richiesta di rimborso", dichiarando che "le informazioni relative alle date di emissione e di rimborso dei citati buoni Le sono già state comunicate con la nota di riscontro del 4 giugno u.s.";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in ordine alle richieste della ricorrente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti nella misura di 250 euro a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia