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Dati di disabili on line sui siti di regioni e dati di disabili on line sui siti di Regioni e Province: lettera di Soro a Chiamparino

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VEDI ANCHE: comunicato stampa del 25 settembre 2015

 

Dati di disabili on line sui siti di regioni e dati di disabili on line sui siti di Regioni e Province
Lettera di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, a Sergio Chiamparino, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Dott. Sergio Chiamparino
Presidente
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Illustrissimo Presidente,

Le scrivo per sottoporle alcune considerazioni in tema di pubblicazione di atti o documenti contenenti dati personali di natura sensibile su siti web istituzionali di soggetti pubblici in quanto in una molteplicità di casi il Garante ha rilevato l´illiceità di trattamenti effettuati in violazione del generale divieto di diffondere i dati relativi allo stato di salute delle persone (art. 22, comma 8, d.lg. n. 196/2013, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Da ultimo è stato esaminato da questa Autorità un caso avente ad oggetto la diffusione on line da parte di una Regione e di una Azienda sanitaria di dati riferiti alla condizione di disabilità dei partecipanti a pubblici concorsi e selezioni (allego in proposito il provvedimento adottato il 24 settembre 2015).

In precedenza il Garante è stato chiamato a pronunciarsi sulla pubblicazione di graduatorie concorsuali o altri atti contenenti dati riferiti alle condizioni di invalidità di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali immediatamente visibili in rete tramite l´inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca generalisti. Nella maggior parte dei casi esaminati, infatti, le graduatorie recavano in chiaro i dati identificativi degli interessati nell´ambito di procedure selettive pubbliche riservate "ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999" (si possono considerare, in particolare, le decisioni assunte da questa Autorità con provvedimenti del 25 settembre 2014, n. 426, doc. web n. 3505289 e del 6 marzo 2014, n. 109, doc. web n. 3039272). In tali casi, come in quello allegato, il Garante ha ribadito l´illiceità della diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia dei soggetti interessati (art. 22, comma 8, del Codice), compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici disponendo il divieto dell´ulteriore diffusione in Internet di tali dati e prescrivendo al titolare del trattamento l´adozione di idonei accorgimenti nelle operazioni di trattamento funzionali alla pubblicazione di tali categorie di dati.

Più in generale, questi principi sono stati ribaditi con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, adottate con provvedimento del 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436 (si consideri la parte II, punti 1 e 3.b.).

Si rammenta che, per le ipotesi descritte, il Codice prevede specifiche sanzioni che possono comportare il pagamento di una somma fino a centoventimila euro (si considerino al riguardo gli artt. 162, comma 2 bis e 167, del Codice).

I casi richiamati – come pure altri all´attenzione del Garante – evidenziano, sul piano più generale, l´esigenza che i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici siano sempre rispettosi della cornice normativa e delle garanzie previste in materia di tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali.

Grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l´attenzione che sarà riservata alle suesposte considerazioni e per le iniziative che si vorranno assumere al riguardo, Le confermo sin d´ora la più ampia disponibilità dell´Autorità ad ogni collaborazione che dovesse essere ritenuta utile.

Antonello Soro