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Provvedimento del 18 giugno 2015 [4220602]

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[doc. web n. 4220602]

Provvedimento del 18 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 372 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 10 marzo 2015 nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Loffredo e Mario Della Porta, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di confermare l´esistenza e comunicare tutti i dati relativi alla proposta di polizza assicurativa n. 53972700 sottoscritta dal ricorrente presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.) che ha generato la polizza n. 428627 e il bonifico bancario CRO 2578459P14 di lire 1.000.000.000 effettuato da XY in data 23 novembre 1999 filiale di Pontecagnano Faiano della citata banca per il pagamento del premio riferito alla proposta di polizza n. 53972700; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 30 marzo 2015 con la quale la resistente ha preliminarmente sostenuto che la vicenda, risalente al 1999, è stata oggetto di tre giudizi civili e che le innumerevoli richieste avanzate nel corso degli anni dal ricorrente ed oggetto anche di numerosi ricorsi al Garante, sono sempre state riscontrate dalla stessa mediante fitto scambio epistolare di cui ha fornito copia; infine la resistente ha dichiarato che rispetto alle dichiarazioni rese dalla Compagnia nell´ambito del precedente ricorso al Garante avente ad oggetto le medesime richieste dell´odierno ricorso (note del 17 febbraio e 24 marzo 2014- prot. 2198/90872) "nulla risulta essere variato"; infine, il titolare del trattamento ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell´art. 145 comma 2 del Codice stante la pendenza dei giudizi dinanzi all´autorità giudiziaria ivi compresi i ricorsi ex art. 152 del Codice depositati dal ricorrente avverso i provvedimenti del Garante;

VISTE le note del 31 marzo e 7 aprile 2015, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 9 aprile 2015 dove il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro di controparte ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota datata 29 aprile 2015 con la quale la resistente ha sostenuto che i ricorsi al Garante proposti dal ricorrente nel corso degli anni hanno come unico obiettivo la pretesa di dimostrare la stipula e la giuridica esistenza di due diverse polizze vita (la n. 428627 emessa in relazione alla proposta n. 53972700 e la polizza n. 435944 emessa in relazione alla proposta n. 539857), a fronte di due diversi versamenti ognuno di un miliardo di Lire; la resistente ha invece ribadito, come già fatto in precedenza, di aver ricevuto in data 23.11.1999 un unico accredito di Lire 1.000.000.000 in relazione alla proposta n. 53972700 che ha generato la polizza n. 428627 con contraente il sig. XY, polizza in seguito annullata in data 24.11.1999 a fronte del fax della banca collocatrice, Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora, Intesa SanPaolo S.p.A.), allegato in copia, "che chiedeva di sostituire la proposta n. 539727 con la nuova proposta n. 539857(  ), con indicazione quale contraente la società XY impianti S.r.l" e che precisava "che il pagamento del premio effettuato il giorno prima in relazione alla proposta n. 539727 doveva essere imputato alla nuova proposta n. 539857 (che avrebbe dato origine alla polizza n. 435944)"; rilevato, pertanto, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, "risultano pertanto esatti e veritieri i dati forniti dalla Compagnia ai propri legali fiduciari in ordine all´unico bonifico ricevuto dalla Compagnia e proveniente dalla Filiale di Salerno della ex Banca Commerciale Italiana S.p.A."; rilevato che in ordine ai dati relativi all´operazione contraddistinta con il n. 2578459 del 23.11.1999 contenuta nell´estratto conto n. (…).intestato ad Assiba Assicurazioni S.p.A. (ora Intesa SanPaolo Vita S.p.A.), la resistente ha nuovamente ribadito che, "trattandosi di un estratto conto, sono   dati inseriti, certificati e trasmessici dalla ex Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.) (…) e quindi non spetta alla Compagnia aggiornarli, rettificarli, (…) né tantomeno confermarli" perché sono generati ed elaborati da un altro soggetto ovvero Intesa SanPaolo S.p.A. e non da Intesa SanPaolo Vita S.p.A.; rilevato che la resistente, in ordine all´inammissibilità prevista dall´art. 145 comma 2, ha inteso ribadire che, avendo i tre giudizi civili proposti dal ricorrente proprio ad oggetto l´accertamento dell´esistenza stessa della polizza n. 53972700, non potendo l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 avere effetti costituivi, in relazione a tale rapporto giuridico "non sarà possibile  procedere all´aggiornamento di alcun dato fintantoché saranno pendenti quei giudizi"; rilevato ,infine, che la resistente ha sostenuto che gli allegati 2, 3 e 4 al ricorso prodotti dal ricorrente "non corrispondono ai relativi originali (…) ma contengono, sia nell´intestazione che in calce, aggiunte apportate dal medesimo (…) a suo uso e consumo, che rendono i documenti medesimi forieri di dati e informazioni fuorvianti";

VISTA la nota del 21 maggio 2015 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare nell´art. 7 del Codice, prevede che i soggetti cui si riferiscono i dati abbiano il diritto di avanzare richieste con riguardo alle informazioni effettivamente detenute dal titolare medesimo, non potendo tradursi l´esercizio di tali diritti nella richiesta di avere conferma di dati di cui è in discussione la giuridica esistenza oppure di ottenere l´integrazione di informazioni o la rielaborazione delle stesse secondo modalità indicate dal ricorrente medesimo;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondato il ricorso avendo il titolare fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato già in epoca anteriore alla sua proposizione, sia attraverso le dichiarazioni fornite nell´ambito dei precedenti procedimenti instaurati dinanzi al Garante sia nelle risposte fornite agli interpelli preventivi di cui all´odierno ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di XY nella misura di euro 150 che dovrà liquidarli in favore del titolare del trattamento in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 150 a carico di XY che dovrà liquidarli in favore del titolare del trattamento in ragione del riscontro già ottenuto dal ricorrente anteriormente alla presentazione del ricorso, compensando tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia