g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 giugno 2015 [4215838]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4215838]

Provvedimento del 18 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 368 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 19 marzo 2015 nei confronti di Google Inc., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Sole Montagna e Marco Scialdone, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google e in associazione al proprio nome e cognome, di alcuni articoli pubblicati tra il 2007 e il 2013 su diverse testate giornalistiche e blog contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad un´inchiesta giudiziaria del 2007 sul "c.d. scandalo delle case di Mostacciano" nella quale sarebbe stato coinvolto in qualità di KK, ha chiesto la rimozione dei relativi url; ciò in quanto le notizie in essi riportate e la loro permanenza sul web screditano gravemente la propria reputazione personale e professionale, nonostante i fatti rappresentati siano occorsi "oltre sette anni fa" e, soprattutto, non abbiano trovato alcuna rispondenza sul piano giudiziario, non essendo "mai stato mosso nei propri confronti alcun addebito da parte delle autorità giudiziarie"; il ricorrente ha inoltre evidenziato come alcuni editori di testate giornalistiche, cui lo stesso si è rivolto con apposita istanza, hanno provveduto ad interdire l´indicizzazione tramite i comuni motori di ricerca degli articoli pubblicati sulla medesima vicenda nei rispettivi siti on-line;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 7 e del 10 aprile 2015 con cui la società resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, nel richiamare quanto già esposto anteriormente alla presentazione del ricorso in ordine all´insussistenza, "nella fattispecie in esame, dei requisiti per la tutela del diritto all´oblio indicati nella sentenza Costeja e riassunti nelle Linee Guida del WP29", ha in primo luogo evidenziato come il ricorrente - che "fonda le sue pretese sulla propria estraneità alle indagini penali di cui si occuperebbero gli articoli accessibili ai link in questione e sulla inattualità" degli stessi - non abbia alcuna ragione di doglianza; ciò in quanto in "nessuno degli articoli in contestazione lo stesso viene indicato come condannato o imputato per qualche reato, ma in tre dei cinque articoli segnalati, viene indicato come "indagato", "coinvolto nel registro degli indagati" e "iscritto al registro degli indagati", circostanze queste che non sono state specificamente contestate, e rispetto cui controparte non ha fornito alcuna prova contraria, mentre i rimanenti due articoli si limitano a citarlo in quanto KK al momento dei fatti", articoli che, peraltro, in quanto risalenti al 2010 e al 2013, non presenterebbero neppure "il requisito del trascorrere del tempo"; ciò premesso e considerato che "l´eventuale incompletezza o carenza di veridicità dei fatti non rileva ai fini del diritto all´oblio" il cui elemento costitutivo è rappresentato essenzialmente dal "trascorrere del tempo", Google ha rilevato comunque che, anche di fronte a quest´ultimo, "è sempre necessario garantire un corretto bilanciamento tra diritto all´oblio e tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca"; a tale riguardo la resistente ha quindi invocato la necessità di tenere presenti, al fine di valutare l´eventuale sussistenza del perdurante interesse pubblico alla reperibilità dell´informazione, ulteriori elementi, citando in particolare i criteri di cui alle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014 – che interpretano i  princìpi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea alla luce delle esigenze di bilanciamento dei diritti sopra indicati - tra i quali assumerebbe rilievo, nel caso di specie, "quello del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica", anche con riferimento "al suo attuale incarico di Direttore generale dell´Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali – Agenas";

VISTA la nota del 27 maggio 2015 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando come risulti "privo di pregio il richiamo operato dalla resistente alle linee guida del WP29 con riferimento al rapporto tra diritto all´oblio e notorietà del soggetto interessato" in quanto il "semplice fatto che lo stesso sia un dirigente della pubblica amministrazione non può per ciò solo privarlo del diritto all´oblio: se si estendesse in tal modo la nozione di "personaggio pubblico" si giungerebbe al paradosso di affermare che oltre tre milioni di cittadini sono privati del diritto ad una corretta protezione sociale dell´identità personale";

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che, con riferimento alla richiesta di deindicizzazione degli url indicati nell´atto di ricorso, occorre fare riferimento ai criteri generali indicati per l´esercizio del diritto all´oblio contenuti nelle citate Linee Guida del WP29; considerato che tale diritto, anche alla luce di quanto già sostenuto in dottrina e giurisprudenza anteriormente alla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione europea del 13 maggio 2014, pur laddove sussista il suo principale elemento costitutivo dato dal trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo pubblico che l´interessato ha rivestito e/o riveste, con conseguente prevalenza dell´interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell´interessato alla protezione dei dati;

CONSIDERATO infatti che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 individuano, tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca, quello del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica e, correlativamente, quello della natura (pubblica o privata) delle informazioni allo stesso riferite, (punto 5 lett. a); considerato inoltre che le stesse indicano espressamente, tra i soggetti che svolgono "un ruolo nella vita pubblica, anche solo a titolo di esempio, politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti" e che l´interesse del pubblico a conoscere informazioni attinenti al loro ruolo e alla loro attività pubblica deve ritenersi sussistente, in via generale, laddove l´accesso alle stesse possa "proteggere il pubblico da comportamenti professionali o pubblici impropri" (punto 2));

RITENUTO che la richiesta formulata dal ricorrente con il ricorso in esame, di deindicizzazione degli url che lo riguardano rinvenibili mediante il motore di ricerca gestito dalla resistente, non appare meritevole di considerazione in quanto non sussistono i presupposti riconosciuti anche di recente dalla Corte di Giustizia Europea nella citata sentenza del 13 maggio 2014 e nelle richiamate Linee Guida sull´attuazione della stessa; rilevato infatti che, nel caso di specie, le notizie rinvenibili agli url in questione, di cui alcune peraltro  pubblicate di recente, di evidente pubblico interesse in quanto riguardano un´importante indagine giudiziaria che ha avuto ampio rilievo sul piano nazionale, risultano strettamente connesse alla funzione pubblica esercitata dal ricorrente sia all´epoca dei fatti rappresentati che ancora attualmente;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il ricorso infondato;

RILEVATO che resta tuttavia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di adire la competente autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti con riferimento a condotte ritenute diffamatorie o altrimenti lesive di  diritti della personalità (profili in ordine ai quali questa Autorità non ha competenza);

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

• dichiara infondato il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia