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Provvedimento del 28 maggio 2015 [4206246]

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[doc. web n. 4206246]

Provvedimento del 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n.  del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 febbraio 2015 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Tatò, nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A, in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", del Gruppo Editoriale L´Espresso, in qualità di editore del quotidiano "La Repubblica", di Walter Labbate, titolare del sito forumfree.it e di Google Inc., con il quale il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google, di alcuni articoli pubblicati negli anni 1992/1993 negli archivi on-line dei predetti quotidiani e del citato blog contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda di cronaca e giudiziaria nella quale è stato  coinvolto, ha chiesto a Google la deindicizzazione dei relativi url e agli editori sopraindicati l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli medesimi tramite i comuni motori di ricerca o, in alternativa, l´aggiornamento delle notizie in essi contenute al fine di rendere immediatamente percepibile agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi della vicenda narrata; il ricorrente ha chiesto altresì al titolare del sito forumfree.it la cancellazione del " thread" o, in alternativa, la rimozione del proprio nominativo dalla relativa pagina web; ciò in quanto non sarebbe  ravvisabile un interesse pubblico all´ulteriore permanenza sul web delle notizie in questione, trattandosi di informazioni risalenti ad oltre venticinque anni fa e ormai superate dalla conclusione del procedimento penale a suo carico; mentre infatti nel 1992 (anno cui si riferiscono i fatti riportati negli articoli oggetto del presente ricorso) il ricorrente è stato "imputato con l´accusa di omicidio preterintenzionale, violenza carnale e vilipendio di cadavere", lo stesso è stato poi assolto dalla Corte di Assise di Appello di Bologna per il reato di violenza carnale con "derubricazione del reato principale in mero omicidio colposo"; tale decisione è stata poi definitivamente confermata nel 1995 dalla Corte di Cassazione cui ha fatto seguito l´ordinanza di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Bologna venendo così meno anche le pene accessorie; il ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 aprile 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 marzo 2015 con la quale RCS Mediagroup S.p.A ha affermato di avere "compiuto quanto necessario affinché gli articoli presenti ai link indicati dal ricorrente vengano rimossi definitivamente dai siti esterni al proprio" (articoli del 29 luglio 1992 e 26 maggio 1993), precisando altresì di essere disponibile ad "effettuarne l´aggiornamento previa ricezione dei documenti da cui risultino le nuove circostanze";

VISTA la nota del 4 marzo 2015 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., nel sostenere la liceità del trattamento posto in essere sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che attualmente, in quanto effettuato "a fini documentaristici nell´ambito di un archivio (…) che per assolvere alla sua funzione deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni (…)", ha dichiarato "di aver dato corso a quanto di competenza, in conformità alle pregresse disposizioni impartite" anche dall´Autorità "in procedimenti analoghi", disponendo "la c.d. interdizione dell´indicizzazione degli articoli richiamati" dal ricorrente (del 29 luglio 1992 e 30 luglio 1992); la resistente ha precisato, in particolare, di aver "provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante l´interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l´utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l´efficacia; con riguardo invece alla diversa richiesta di aggiornamento dei dati contenuti negli articoli in questione, l´editore resistente, dopo aver precisato che "la particolarità della "fonte – Archivio storico" rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia (…) che gli articoli si riferiscono a fatti e/o accadimenti illo tempore trascorsi", ha espresso il proprio diniego, tenuto conto che ciò imporrebbe, in generale, "l´obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento. Attività che esula dalle competenze ed in alcuni casi dalla stessa possibilità della scrivente società (…)";

VISTA la nota del 16 marzo 2015 con la quale il ricorrente, nel prendere atto di quanto affermato dalle controparti nei rispettivi riscontri, ha osservato che la "pagina http://dalpiadinaro.forumfree.it risulta attualmente cancellata" e che gli editori resistenti hanno "provveduto alla interdizione dell´indicizzazione dai motori di ricerca (come effettivamente ora risulta)"; con riferimento alla richiesta di aggiornamento il ricorrente ha invece evidenziato che gli editori sono in possesso della documentazione relativa alla conclusione dei procedimenti giudiziari già all´epoca dell´interpello preventivo e che, in ogni caso, la stessa risulta allegata all´atto di ricorso; ciò premesso il ricorrente ha ribadito la richiesta di aggiornamento degli articoli in questione in quanto,  "fatta salva la liceità della notizia all´epoca della pubblicazione, il titolare del trattamento è perfettamente in grado di segnalare agli utenti l´esito della procedura (…) così da rappresentare anche una ricostruzione della vicenda con una effettiva valenza storico-biografica";

VISTE le note del 12 e 16 marzo 2015 con cui  il motore di ricerca resistente (Google), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada e Marta Staccioli, ha evidenziato che per quanto riguarda gli articoli pubblicati negli archivi on-line dei quotidiani indicati dal ricorrente, quest´ultimo, "in base alla sentenza Costeja, ha chiesto la cancellazione dei link indicati senza specificare però quale sia la "query" (ossia i termini digitati nella stringa di ricerca) rispetto alla quale detti link risultano comparire tra i risultati di ricerca"; ciò premesso, poiché dalla verifica effettuata "digitando il nome e cognome del ricorrente, i link indicati nel ricorso non compiono (o non compaiono più) tra i risultati di Google Web Search", nel caso in esame non sussistono i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio come individuato nella sentenza Costeja; sul punto infatti le Linee guida emanate dal WP29 sull´attuazione della c.d. sentenza Costeja affermano espressamente che "il diritto all´oblio può essere esercitato soltanto ed esclusivamente rispetto a link indicizzati dal motore di ricerca che appaiono in virtù di una ricerca effettuata con il nome e cognome dell´interessato. Eventualmente si possono prendere in considerazione "nickname" ovvero "pseudonimi", ma da nessuna parte vi è scritto che il diritto all´oblio si possa esercitare rispetto a "query" di ricerca composite e più articolate rispetto al semplice nome e cognome" (cfr. parag. 21 e punto n. 1 Linee guida); Google ha infine aggiunto che, fatto salvo quanto sopra rappresentato, nel caso in esame la richiesta del ricorrente non avrebbe comunque potuto essere accolta in quanto "la gravità delle accuse mosse e la condanna comunque subìta per la vicenda descritta negli articoli oggetto del ricorso è tale da giustificare la permanenza dell´interesse pubblico della notizia rispetto all´esercizio del diritto all´oblio"; VISTA la nota del 7 maggio 2015 con la quale RCS Mediagroup S.p.A. ha comunicato che, a seguito della ricezione di idonea documentazione, ha provveduto all´aggiornamento degli articoli oggetto del presente ricorso;

VISTA la nota datata 8 maggio 2015 con la quale Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ha ribadito integralmente le argomentazioni formulate nella precedente memoria del 4 marzo 2015;

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento Walter Labbate, titolare del blog http://dalpiadinaro.forumfree.it non ha fornito alcun riscontro entro i termini indicati, nonostante le formali richieste inviate tramite raccomandata a/r (restituita al mittente) e posta elettronica certificata; considerato che l´Autorità provvederà pertanto a contestare al predetto titolare del trattamento la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102 comma 2 lett. a) del Codice, nonché artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano e del portale resi disponibili on-line sul sito internet degli editori resistenti, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che deve essere separatamente valutata la diversa questione concernente la richiesta dell´interessato volta ad ottenere l´aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate negli articoli oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet degli editori resistenti denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice) dell´interessato ad ottenere l´aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l´immagine dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Pertanto, quando una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall´informazione in ordine a quest´ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";

RITENUTO pertanto che, nel caso in esame, visti gli sviluppi processuali delle notizie rappresentate negli articoli in questione, indicati specificamente dal ricorrente nell´interpello e nel presente ricorso e riportati nelle premesse dell´odierno provvedimento, le richieste di integrazione/aggiornamento formulate dallo stesso debbono ritenersi meritevoli di accoglimento al fine di  assicurare all´interessato il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che l´hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un´informazione attendibile e completa;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, RCS Mediagroup S.p.A. ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli oggetto del medesimo dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano "Il Corriere della sera" ed ha altresì aggiornato gli articoli medesimi (del 29 luglio 1992 e 26 maggio 1993) sulla base della documentazione fornita dall´interessato a supporto della propria richiesta; ritenuto pertanto che, nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., avendo lo stesso provveduto, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione degli articoli richiamati dal ricorrente (del 29 luglio 1992 e 30 luglio 1992) dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano "La Repubblica"; ritenuto invece che con riferimento alla diversa richiesta di aggiornamento degli articoli sopracitati il ricorso deve essere parzialmente accolto e, pertanto, Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. deve provvedere a predisporre un sistema, nell´ambito dell´archivio storico on line del citato quotidiano, idoneo a segnalare l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia relativa al ricorrente (nel caso di specie la sentenza della Corte di Assise di Appello, confermata in Cassazione, che ha assolto l´imputato per il reato di violenza carnale e ha derubricato il reato da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo e successiva ordinanza di riabilitazione) entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Walter Labbate, titolare del blog http://dalpiadinaro.forumfree.it, in quanto il ricorrente ha affermato che la pagina web "risulta attualmente cancellata";

RILEVATO altresì che il diritto alla deindicizzazione ("de-listing"), secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014 (c.d. sentenza Costeja) è attualmente azionabile dall´interessato direttamente nei confronti del motore di ricerca allo scopo di ottenere la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni;

RITENUTO che, sul punto, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Google, avendo la società resistente dichiarato che, allo stato, dalle verifiche effettuate digitando il nome e cognome del ricorrente, "i link indicati nel ricorso non compiono tra i risultati di ricerca", come peraltro confermato dallo stesso ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, alla luce della particolarità della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di interdizione dell´indicizzazione degli articoli indicati nel ricorso nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A. e di Gruppo Editoriale L´Espresso;

2) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Google Inc. e di Walter Labbate;

3) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. e ordina allo stesso di predisporre, nell´ambito dell´archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia relativa al ricorrente (in particolare, la sentenza della Corte di Assise di Appello, confermata in Cassazione, che ha assolto l´imputato per il reato di violenza carnale e ha derubricato il reato da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo e successiva ordinanza di riabilitazione) entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

4) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4206246
Data
28/05/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)