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Provvedimento del 18 giugno 2015 [4172412]

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[doc. web n. 4172412]

Provvedimento del 18 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 358 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, i suoi artt. 4, 136 e seguenti, 154 e 170;

VISTO il provvedimento del 20 aprile 2015 con il quale il Garante, in base all´art. 5, comma 8 del Regolamento n.1/2000, ha disposto in via d´urgenza nei riguardi di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, anche on line  -compreso l´archivio storico- del nome e cognome della vittima della violenza descritta nell´articolo pubblicato su La Repubblica del XY, nonché la diffusione di dati comunque idonei ad identificarla;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenuto conto che:

  • l´art. 734 bis del codice penale sanziona penalmente la divulgazione, senza consenso, delle generalità o dell´immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;
  • l´art. 137 del Codice dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all´articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • l´art. 12, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A 1 del Codice cit.) estende tale limite anche alla cronaca sui procedimenti penali;
  • il Garante ha più volte affermato che detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (documento del 6 maggio 2004 Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell´Ordine dei giornalisti, in www.garanteprivacy.it; v. anche art. 8 Racc. del Consiglio d´Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali), a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare delicatezza di tali accadimenti (cfr. provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958; provv. del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088; provv. 8 aprile 2009 doc. web n. 1610028);

la diffusione da parte del quotidiano del nome e cognome della donna –integrati dagli altri dati personali suindicati- unitamente alla descrizione particolareggiata delle violenze subite, risulta in contrasto con le disposizioni suindicate, nonché lesiva della dignità della vittima (art. 8, comma 1,  del codice deontologico cit.);

ESAURITA l´istruttoria procedimentale avviata con nota del 20 aprile 2015 (prot. n. 11498/99054), inviata a Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A.;

VISTA la nota di risposta di quest´ultimo del 4 maggio 2015 con il quale comunica di aver dato esecuzione a quanto disposto da questa Autorità e in particolare di aver «provveduto in via cautelativa a bloccare la diffusione dei dati personali» della signora vittima della violenza sessuale «rendendo anonime le generalità della persona interessata»;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l´adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice);

RILEVATO che non sono emersi nuovi elementi che modificano le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel citato provvedimento del 20 aprile 2015;

RILEVATA dunque, in riferimento al caso di specie, la manifesta illiceità dell´avvenuta diffusione di dati personali idonei a identificare la vittima della violenza sessuale descritta nell´articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica del XY;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi degli artt. 139, comma 5, artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on line  -compresi, in particolare, l´archivio storico del quotidiano La Repubblica e comunque ogni altro prodotto editoriale - del nome e cognome della persona suindicata, nonché la diffusione di dati comunque idonei ad identificarla;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto dal Garante trova applicazione la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

RITENUTO di disporre l´invio di copia del presente provvedimento al Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), dispone, nei confronti di Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on line –compresi, in particolare, l´archivio storico del quotidiano La Repubblica e comunque ogni altro prodotto editoriale - del nome e cognome della vittima della violenza descritta nell´articolo pubblicato il XY u.s., nonché della diffusione di dati comunque idonei ad identificarla;

b) dispone l´invio del presente provvedimento al Consiglio regionale dell´Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia