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Informativa sul trattamento di dati personali degli studenti effettuato per finalità di ricerca statistica - 28 maggio 2015 [4167433]

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[doc. web n. 4167433]

Informativa sul trattamento di dati personali degli studenti effettuato per finalità di ricerca statistica - 28 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 316 del 28 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la nota con la quale il Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca ha comunicato al Garante di voler attivare, attraverso il proprio Ufficio di statistica, con l´omologo Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un flusso di dati per finalità di ricerca statistica, non incluso nel Programma statistico nazionale; nella medesima nota sono state altresì comunicate le modalità individuate per dare pubblicità all´informativa sul predetto trattamento di dati personali non raccolti presso l´interessato (nota trasmessa con posta certificata del 28 aprile 2015);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A3 al Codice (di seguito codice di deontologia e di buona condotta);

Visti, in particolare, gli articoli 6, comma 2, e 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l´articolo 3, comma 1, che dispone l´istituzione dell´Anagrafe nazionale degli studenti;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, l´art. 48, comma 1-bis, in base al quale l´Anagrafe nazionale degli studenti è utilizzata anche per "l´assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marco 2013, n. 80, recante il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

Visto il decreto del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca n. 74 del 2010 che istituisce l´Anagrafe nazionale degli studenti, e in particolare, l´art. 4 in base al quale gli Uffici di statistica del citato Ministero utilizzano l´Anagrafe nazionale degli studenti nel rispetto del Codice e del citato codice di deontologia e di buona condotta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è stato istituito il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), costituito dall´Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (Invalsi), dall´Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e da un contingente ispettivo di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca (di seguito Miur) (art. 2, comma 4-undevicies, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

In tale ambito è previsto, in particolare, che il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppi in modo da valorizzare il processo di autovalutazione delle scuole, che si basa, tra l´altro, sull´analisi e valutazione da parte di ciascuna istituzione scolastica dei dati resi disponibili attraverso un´apposita piattaforma del Miur (artt. 1, 2 e 6).

In tale quadro, il Miur ha rappresentato a questa Autorità che il Sistema Nazionale di Valutazione ha individuato tra le priorità strategiche della valutazione del sistema nazionale di istruzione, proprio, l´autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

Sulla base dei dati resi disponibili dal Miur, i dirigenti scolastici sono, quindi, tenuti all´elaborazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) che deve articolarsi, secondo le indicazioni fornite dall´Invalsi, in cinque sezioni:

• contesto e risorse: permette alle scuole di esaminare il proprio contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente sugli esiti degli studenti;

• esiti: degli studenti -risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave e di cittadinanza, risultati a distanza;

• processi: messi in atto dalla scuola -pratiche educative e didattiche; pratiche gestionali e organizzative;
• processo di autovalutazione: (riflessione su quella) in corso e sull´eventuale integrazione con pratiche autovalutative pregresse nella scuola;

• individuazione delle priorità: consente alle scuole di individuare le priorità su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un piano di miglioramento.

Per l´elaborazione, in particolare, di specifiche sezioni del RAV (contesto e risorse, esiti, processi), il Miur mette a disposizione delle scuole, attraverso la citata piattaforma, una serie di indicatori, consentendo alle stesse di confrontare i dati relativi alla propria situazione con valori di riferimenti esterno, ad esempio le medie nazionali e regionali (cfr. Rapporto di autovalutazione Miur-Invalsi 2014).

Per la compilazione della sezione "esiti" è stato individuato, tra gli altri, quale indicatore quello relativo agli "inserimenti dei diplomati nel mercato del lavoro".

Il trattamento dei dati personali riferiti agli studenti per finalità statistiche

A tale specifico scopo, il Miur, attraverso il proprio Ufficio di statistica è, quindi, tenuto ad effettuare un´"elaborazione finalizzata a fornire a ciascuna istituzione scolastica gli esiti occupazionali degli studenti diplomatisi negli anni scolastici 2009/10 – 2010/11 – 2011/12".

A tale riguardo, il Miur ha precisato che "l´unico titolare del trattamento dei dati sugli esiti occupazionali, relativi al settore del lavoro dipendente è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mlps) (sistema informativo della Comunicazioni Obbligatorie - SISCO), che si è reso disponibile, attraverso il proprio Ufficio di statistica, a fornire le informazioni da inserire nella piattaforma operativa".

In particolare, riguardo al predetto flusso di dati, il Miur ha evidenziato che:

• l´Ufficio di statistica del Miur fornisce all´Ufficio di statistica del Mlps, "tramite sftp (Secure File Transfer Protocol), il codice fiscale degli studenti diplomati per scuola, negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/12";

• l´Ufficio di statistica del Mlps restituisce all´Ufficio di statistica del Miur, "in forma percentuale, i dati riferiti all´istruzione scolastica nel suo complesso, riguardanti gli esiti occupazionali nel periodo successivo all´anno scolastico dei diplomati fino al 2015 secondo la seguente articolazione:

% degli occupati/diplomati scuola;

% tempo attesa prima occupazione (per fasce 2; 3-6; 7-12; 13-14; 24-36; 37 mesi);

% tipo di contratto (indeterminato, determinato, apprendistato, collaborazione, altro);

% settore di occupazione (agricoltura, industria, costruzioni, servizi);

% qualifica occupazione (impiegato, professioni tecniche …)":

Sul punto il Miur ha precisato che "al termine dell´elaborazione l´Ufficio di statistica del Mlps provvederà alla cancellazione di tutti i codici fiscali degli studenti ricevuti, al fine di evitare la loro conservazione per ulteriori utilizzi" e che superata l´attuale fase di sperimentazione la predetta elaborazione statistica venga inserita nel Programma Statistico Nazionale (Psn) come Statistica da fonte amministrativa organizzata (sda).

Le modalità per rendere l´informativa agli interessati

Il Miur ha, infine, evidenziato che il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e che, pertanto, il conferimento dell´informativa a quest´ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato; a tale scopo si prevede che l´informativa venga pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, Area Istruzione e sul sito internet istituzionale del Mlps, ai sensi dell´art. 6, comma 2 del codice di deontologia e di buona condotta.

OSSERVA

Con nota del 28 aprile 2015, il Miur ha comunicato a questa Autorità, in primo luogo, l´intenzione di voler trasmettere, attraverso il proprio Ufficio di statistica all´omologo Ufficio del Mlps, il codice fiscale degli studenti diplomati per scuola, negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/12, per lo svolgimento del lavoro statistico, non compreso nel Psn, descritto in premessa e necessario a fornire alle scuole alcune informazioni utili nell´ambito del processo di autovalutazione che le istituzioni scolastiche sono tenute a svolgere per la valutazione dell´offerta formativa e degli apprendimenti (art. 6, d.P.R. 80 del 2013, cit.).

Al riguardo, si rileva preliminarmente che i predetti dati personali sono raccolti presso l´Anagrafe nazionale degli studenti istituzionalmente deputata ad offrire supporto al sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico ed utilizzata dall´Ufficio di statistica del Miur nel rispetto della normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 48, comma 1-bis, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in l. 4 aprile 2012, n. 35; art. 4; d.m. 74 del 2010).

Con specifico riferimento alla normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali, deve evidenziarsi che il codice di deontologia e di buona condotta, all´art. 8, rubricato "Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale", dispone, in particolare, che la comunicazione dei "dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, (…), qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità" (cfr. art. 8, comma 2).

Il flusso di dati descritto dal Miur, avendo ad oggetto dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari e coinvolgendo soggetti del Sistema statistico nazionale, rientra nell´ipotesi di comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale sopra richiamata.

In secondo luogo, con la citata nota del 28 aprile 2015, il Miur ha inteso comunicare a questa Autorità, prima che abbia inizio il predetto trattamento di dati personali, non raccolti presso l´interessato, che l´informativa agli interessati venga resa tramite inserzione sul proprio sito internet istituzionale, Area Istruzione e sul sito internet istituzionale del Mlps, tenuto anche conto che tale lavoro non risulta allo stato inserito nel Psn (art.13 del Codice e art. 6 del codice di deontologia e di buona condotta).

Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che il codice di deontologia e di buona condotta, all´art. 6, rubricato "Informativa" dispone che "quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e il conferimento dell´informativa a quest´ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall´art. 10, comma 4 del (codice), l´informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti".

In tale quadro, si ritiene che, per garantire la più ampia conoscibilità di tale informativa, sia necessario che la stessa rimanga visibile sul sito internet istituzionale del Miur e del Mlps fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Psn nel quale il lavoro statistico di cui trattasi verrà inserito.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice e dell´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta, in relazione alla comunicazione con cui l´Istat ha illustrato le modalità tramite le quali intende rendere l´informativa sul trattamento di dati personali relativi al codice fiscale degli studenti diplomati per scuola, negli anni 2009/10 – 2010/11 – 2011/12, effettuato nell´ambito del lavoro statistico descritto in premessa, prescrive al Ministero dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca che tale informativa rimanga visibile sul proprio sito internet istituzionale e sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Programma statistico nazionale nel quale il lavoro statistico di cui trattasi verrà inserito.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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Doc-Web
4167433
Data
28/05/15

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Tipologie

Prescrizioni del Garante