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Provvedimento del 30 aprile 2015 [4135465]

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[doc. web n. 4135465]

Provvedimento del 30 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 264 del 30 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 26 gennaio 2015 nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento dei Trasporti Terrestri- Motorizzazione civile di Caltanissetta con cui XY, in qualità di erede del defunto padre KW, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, con trasposizione su supporto cartaceo, riferiti ai rapporti intrattenuti dal defunto con il citato ente; la ricorrente ha anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità del trattamento nonchè gli estremi identificativi del titolare e del responsabile dello stesso ; la ricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 25 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 16 gennaio 2015 e trasmessa alla ricorrente via posta elettronica il 23 gennaio 2015 con la quale, in riscontro all´interpello preventivo, la resistente dichiarava la propria competenza in materia di immatricolazione di macchine agricole fornendo anche alla stessa i dati relativi al de cuius estratti dall´Archivio Nazionale Veicoli della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quale la stessa resistente provvede ad inserire telematicamente i dati;

VISTA la documentazione allegata alla nota del 7 febbraio 2015, con la quale la ricorrente ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati relativi al de cuius contenuti nell´istanza presentata dallo stesso a corredo delle domande di immatricolazione dei veicoli agricoli e inoltre di conoscere i dati del cointestatario dei veicoli agricoli rispetto ai quali il defunto viene censito come "comproprietario"; infine, la ricorrente, oltre a chiedere di conoscere i dati contenuti nel passaggio di proprietà di un veicolo agricolo di cui la parte resistente dichiarava lo status di "ex proprietario", ha chiesto di conoscere i dati personali riferiti al defunto padre in relazione ad un elenco di attrezzi agricoli all´uopo indicati;

VISTA la nota dell´11 febbraio 2015 con la quale la parte resistente ha richiamato il riscontro fornito con la citata lettera datata 16 gennaio 2015 alla quale era allegata la visura estratta dall´Archivio Nazionale Veicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "riportante il dettaglio, in forma intellegibile, della persona fisica, di cui alla richiesta, completa delle abilitazioni conseguite alla guida dei veicoli, alla proprietà dei veicoli nonché alla proprietà delle macchine agricole"; la resistente ha poi precisato che "in tale visura non vengono riportate le attrezzature agricole che, secondo le disposizioni del Titolo III del Codice della Strada Capitolo I, non rientrano nella classificazione di veicoli e quindi non soggette ad immatricolazione", né "gli estremi per la macchina agricola targata **** ed immatricolata (…) in data 03/11/1979, periodo in cui le Motorizzazioni non possedevano un sistema informatizzato" e rispetto alla quale nessuna informazione può essere fornita dal momento che le prime immatricolazioni sono soggette a scarto d´archivio dopo venti anni; in relazione allo status di "comproprietario" nella procedura di immatricolazione, la resistente ha chiarito che i veicoli agricoli vengono intestati all´Azienda Agricola ed "il proprietario viene identificato quale comproprietario delle stesse"; infine la resistente ha precisato che gli uffici della Motorizzazione civile trattano gli aspetti tecnici del veicolo (cilindrata, pesi, misure, ecc.) di cui si richiede l´immatricolazione "mentre i dati relativi alla proprietà sono di esclusiva competenza degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (ACI-PRA)";

VISTA la nota del 26 marzo 2015 con la quale la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota datata 8 aprile 2015 con la quale la resistente ha fornito all´interessata tutta la documentazione in proprio possesso "relativa alle immatricolazioni delle macchine agricole intestate al de cuius, precisando che la figura del comproprietario è prevista dal sistema informatizzato della Direzione Generale della Motorizzazione che individua come proprietario, l´azienda agricola e di conseguenza il titolare della stessa, come comproprietario, al fine dell´emissione della carta di circolazione. Per cui il proprietario e il comproprietario sono la stessa persona";

VISTA la successiva nota dell´8 aprile 2015 con la quale la ricorrente si è dichiarata nuovamente insoddisfatta del riscontro;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo la parte resistente fornito, seppure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Motorizzazione civile di Caltanissetta, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento dei Trasporti Terrestri- Motorizzazione civile di Caltanissetta, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia