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Provvedimento del 16 aprile 2015 [4079633]

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[doc. web n. 4079633]

Provvedimento del 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 235 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 gennaio 2015 nei confronti di Poste Italiane S.p.A. con cui XY, in qualità di erede del padre defunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi al de cuius e di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati riferiti a tutti i rapporti postali intrattenuti dal de cuius  "a far data dell´1.1.2004", con particolare riguardo "ai dati contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita a conti correnti, movimentazioni postali, saldi, conto titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, nessuno escluso (…)" di cui lo stesso risulti intestatario o cointestatario, ivi compresa "l´eventuale presenza di deleghe all´incasso, al pagamento o di qualunque altra natura ed il loro eventuale esercizio in operazioni postali effettuate sui conti del de cuius, anche con riferimento ai rapporti in cointestazione", nonché di conoscere "con quale importo il conto (…) era stato acceso e, in caso di estinzione, con quale importo risultava essere stato estinto, (…) quando e da chi era stata effettuata la loro chiusura e (…) il nominativo dei cointestatari", chiedendo infine la comunicazione dei dati riferiti "all´ammontare e all´epoca del trasferimento di somme dal de cuius ad altri soggetti"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 12 marzo 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ;

VISTA la nota del 28 gennaio 2015 con cui Poste Italiane S.p.a., nell´affermare di avere già rappresentato alla ricorrente, in data 8 gennaio 2015, che "in assenza del certificato di morte, della specifica degli uffici su cui estendere la ricerca e del pagamento degli oneri dovuti, come da normativa interna, non avrebbe potuto dare avvio alla ricerca richiesta", ha sollecitato la ricorrente ad integrare l´istanza con la documentazione mancante;

VISTA la nota del 5 febbraio 2015 con cui la ricorrente ha sostenuto di non dover produrre alcuna documentazione integrativa, in quanto "il certificato di morte è stato sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione" già prodotta in forma, peraltro, "autenticata", precisando altresì che per quanto riguarda gli uffici cui estendere la ricerca, gli stessi, "sono da considerarsi tutti gli uffici del soggetto passivo";

VISTA la nota datata 13 marzo 2015 con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire quanto già rappresentato con la nota del 28 gennaio 2015, ha sottolineato ulteriormente che per poter avviare la "ricerca titoli" che, peraltro, "è un servizio a pagamento (…), è necessario preliminarmente verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa e che si proceda alla sua corretta identificazione tramite esibizione di valido documento di riconoscimento e circoscrivere, qualora possibile, l´ambito territoriale entro il quale la ricerca deve essere compiuta";  ciò posto, nel caso in cui la richiesta di accesso ex art. 7 del Codice, "sia presentata da un erede è necessario che questi produca documentazione probatoria del suo status"; la resistente ha infatti precisato che "Poste Italiane, nello svolgimento di attività inerenti ai servizi BancoPosta, non si pone quale gestore di pubblico servizio e, pertanto, non è obbligata, al pari degli altri operatori del settore bancario, all´osservanza delle norme in materia di semplificazione documentale";

VISTA la nota del 4 aprile 2015 con la quale la ricorrente ha trasmesso "documentazione del Municipio di Caltanissetta attestante il decesso del padre, nonché il proprio status di figlia";

VISTA la nota del 14 aprile 2015 con la quale il titolare del trattamento ha invitato l´interessata a produrre "gli originali di un documento di identità in corso di validità, del certificato di morte del  de cuius e della documentazione attestante la sua legittimazione a formulare tale istanza", anche rivolgendosi personalmente presso gli uffici postali di Caltanissetta o di Palermo; nella medesima nota la resistente ha altresì affermato di "avere avviato le attività di ricerca dei rapporti "on line" mentre per le ricerche di eventuali rapporti cartacei, ove non indicasse gli uffici su cui eventualmente è Sua intenzione limitare la ricerca, ma intendesse estendere la stessa a tutto il territorio nazionale, le spese per il servizio ammonterebbero a massimo 300 euro";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9 comma 3 del Codice, attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento e che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi (secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 5.1 delle Linee guida relative ai trattamenti in ambito bancario sopra citate); rilevato altresì che tale articolo prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO, pertanto, che nel caso di specie l´interessata, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, ha diritto di accedere ai dati bancari relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con la società resistente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi qualora il riscontro da parte del titolare avvenga mediante consegna di documenti; rilevato in particolare che le citate Linee guida relative ai trattamenti in ambito bancario (cfr. art. 5.3) escludono espressamente che possa essere accolta "la richiesta di accesso ai dati personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta, se volta a conoscere specificamente e direttamente l´identità della persona delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie";

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile la richiesta dell´interessata volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti a terzi che siano stati delegati dal de cuius ad effettuare operazioni bancarie sui conti allo stesso intestati;

RITENUTO invece, con riferimento alle restanti richieste di accesso, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Poste Italiane S.p.A. di comunicare all´interessata, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi, i dati personali riferiti al de cuius relativi a tutti i rapporti postali dallo stesso intrattenuti negli ultimi dieci anni, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara inammissibile la richiesta dell´interessata volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti a terzi ;

2) accoglie il ricorso in ordine alle restanti richieste e, per l´effetto, ordina a Poste Italiane S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali riferiti al de cuius relativi a tutti i rapporti postali dallo stesso intrattenuti negli ultimi dieci anni, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati eventualmente riferiti a terzi;

3) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel chiedere a Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia