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Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell'accesso - 19 febbraio 2001 [40505]

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 [doc web n. 40505]

Diritto di accesso - Dati personali contenuti nelle perizie medico-legali e differimento dell´accesso - 19 febbraio 2001

Il Garante conferma nuovamente che le perizie medico-legali in ambito assicurativo possono contenere dati personali anche nella parte in cui il perito svolge valutazioni soggettive relative all´infortunato.
Questi dati sono quindi accessibili all´interessato dell´art. 13 della legge n. 675/1996.
Tuttavia, in alcuni casi l´esercizio del diritto può essere temporaneamente differito se l´accesso può determinare un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, pregiudizio che deve essere valutato caso per caso sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.
Nel caso esaminato il differimento è stato disposto in ragione di una consulenza tecnica d´ufficio chiesta al giudice di pace.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Maria Concetta Gemma nei confronti di Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro dal Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A. ad una richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 di accesso ai dati personali contenuti nella relazione medico - legale redatta dal medico fiduciario della società, in relazione alle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale.

La ricorrente ha presentato quindi ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della citata legge per ottenere il rilascio di copia della relazione.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità la società ha precisato di non poter accogliere la richiesta della ricorrente invocando, in relazione al mancato accordo transattivo e al giudizio recentemente instauratosi tra le parti, l´applicazione dell´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996, che consente al titolare del trattamento di chiedere il temporaneo differimento del diritto di accesso riconosciuto dal citato art. 13 nel periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio all´esercizio del diritto di difesa.

Con successiva memoria la società ha poi rilevato che vi sarebbe la necessità di differire il diritto di accesso per salvaguardare il diritto di difesa della società nella fase attuale della causa in corso tra le parti, in cui la ricorrente avrebbe richiesto già una C.T.U. "per la determinazione dei postumi invalidandi", e potendo la comunicazione dei dati contenuti nella relazione medico - legale arrecare in tale fase grave pregiudizio al predetto diritto di difesa.

La ricorrente, reputando tardive le osservazioni formulate dalla società resistente, ha evidenziato di essere stata danneggiata dal sinistro e di essere stata sottoposta a visita medica su invito della società (senza peraltro ricevere l´informativa prevista dalla legge n. 675/1996 e rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili). Ha inoltre contestato che, nel caso di specie, possa trovare applicazione il predetto art. 14, in quanto la società non avrebbe fornito adeguata motivazione circa il pregiudizio che potrebbe derivare rispetto alle proprie esigenze difensive dalla comunicazione dei dati richiesti (pregiudizio che non sarebbe poi possibile configurare, ritenendosi "predeterminato il procedimento ed i criteri per la liquidazione del risarcimento" dovuto all´interessata). La ricorrente ha pertanto insistito nella propria richiesta di accesso ai dati contenuti nella relazione medico - legale ed ha avanzato istanza di liquidazione delle spese inerenti al ricorso.

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti.

In particolare va ricordato che ciascun interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 13 ottobre e del 30 dicembre 1999, in tema di accesso alle perizie medico - legali nel settore assicurativo, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69).

L´odierno ricorso, per la parte relativa alle richieste dirette ad ottenere copia integrale della relazione medico - legale, può essere pertanto preso utilmente in considerazione come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nella relazione stessa, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal medico di fiducia della società assicuratrice.

3. Per quanto concerne l´accesso ai dati relativi allo stato di salute, vanno ribadite le considerazioni formulate nel menzionato provvedimento del 13 ottobre 1999, che devono intendersi riprese come parte integrante della presente motivazione per quanto riguarda:

  • la ricomprensione nella nozione di dato personale delle informazioni contenute nelle perizie medico - legali, espresse in forma di valutazioni o di giudizi sull´invalidità o sull´inabilità dell´interessato;
  • l´applicazione nei loro confronti della legge n. 675;
  • la possibilità di applicare, in rapporto a tali informazioni, l´art. 14, comma 1, lettera e) della legge n. 675, che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art.13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha già precisato, la valutazione di tale pregiudizio deve essere effettuata caso per caso e di esso il titolare del trattamento deve fornire adeguata motivazione.

Nel caso di specie tale motivazione è stata fornita in relazione alla circostanza che nello stesso atto di citazione per una udienza dinanzi al giudice di pace del 21 dicembre 2000 l´interessata ha chiesto una consulenza tecnica d´ufficio. La società ha infatti rappresentato di volersi avvalere del disposto di cui all´art. 14 in relazione ai possibili pregiudizi che la comunicazione di dati contenuti nelle valutazioni mediche potrebbe allo stato arrecare al proprio diritto alla difesa. In relazione a tale specifico contesto appare quindi necessario non turbare il particolare momento processuale e le deduzioni della parte in ordine alla consulenza stessa.

Tale situazione rende pertanto legittimo un temporaneo differimento del diritto d´accesso ai sensi del citato art. 14, limitatamente ai profili valutativi contenuti nella relazione e con particolare riferimento alle valutazioni soggettive del perito fiduciario della società resistente.

Il Garante rileva però che la limitazione è solo temporanea ed è collegata all´esercizio del diritto di difesa. Cessate quindi le esigenze di tutela cui l´art. 14 fa riferimento, il diritto di accesso si riespande e i dati dovranno essere integralmente comunicati all´interessata che li richieda.

Il citato art. 14 non può invece applicarsi, come già ricordato nei provvedimenti sopra citati, ai dati personali del soggetto interessato di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento. Per tali tipi di dati il diritto di accesso ex art. 13 deve considerarsi pienamente operante.

4. In ordine alla determinazione delle spese chiesta dalla ricorrente, in considerazione del mancato riscontro fornito dalla società e del temporaneo differimento del diritto di accesso nei confronti di taluni dati, si ritiene di determinare l´ammontare delle spese da porre a carico della società nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo anche conto, oltre che degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso e dei documenti inviati, nonché della particolarità della questione giuridica affrontata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta dell´interessata volte a conoscere il contenuto della relazione medico - legale, in riferimento ai soli dati identificativi ed agli altri eventuali elementi informativi di tipo obiettivo in essa eventualmente contenuti, comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.;
  • ordina alla società resistente di corrispondere in tal senso alla richiesta dell´interessata entro il 16 marzo 2001, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data all´Ufficio del Garante;
  • rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per quanto attiene alla richiesta di accedere alle valutazioni espresse nella relazione medico - legale dal medico fiduciario della società resistente;
  • determina ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico del Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.

Roma, 19 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli