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Accesso ai documenti amministrativi - Rapporti fra i principi della L. 675/96 e il diritto di accesso ai documenti amministrativi - 22 ottobre 199...

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[doc. web. n. 40329]

Accesso ai documenti amministrativi - Rapporti fra i principi della L. 675/96 e il diritto di accesso ai documenti amministrativi - 22 ottobre 1997

Il Garante, rispondendo all´Agenzia Spaziale Italiana, ha chiarito i rapporti esistenti tra i princìpi affermati dalla legge n. 675/96 e il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Roma, 22 ottobre 1997

Agenzia Spaziale Italiana
Via di Villa Patrizi, 13
00161
Roma

e, p. c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi
Via Minghetti, 10
00186 Roma


OGGETTO: Quesiti concernenti l´applicazione della legge 31 dicembre 1996

Con nota n. 97/378 del 23 luglio 1997, l´Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha formulato alcuni quesiti in materia di accesso al documenti amministrativi.

Si chiede, in particolare, se sia possibile consegnare la documentazione relativa allo svolgimento di un concorso ad un soggetto che non ha superato la selezione effettuata dall´Agenzia ai fini dell´assunzione di personale altamente specializzato. Il quesito riguarda, in particolare, l´accesso ai dati relativi alla composizione della Commissione (con l´indicazione dell´amministrazione di appartenenza e dell´eventuale funzione ricoperta in ASI dai singoli membri, nonché dei rispettivi curricula vitae), ai verbali della Commissione, al provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell´ASI di approvazione degli atti della procedura, alle generalità del responsabile del procedimento e, infine, alle domande e ai curricula presentati dai partecipanti alla selezione.

L´accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352), non è pregiudicato dall´entrata in vigore della legge n. 675/1996, la quale ha fatto salve, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 43, comma 5, legge n. 675). Tale accesso può essere, quindi, esercitato nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e da norme speciali quali quelle relative alle amministrazioni locali.

Nel caso in esame deve ritenersi, pertanto, che i candidati abbiano la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti delle procedure di concorso ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 352/1992 (art. 12, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).

Per quanto riguarda i curricula vitae dei partecipanti alla selezione, va osservato che la stessa normativa sull´accesso prevede che spetta alle singole amministrazioni individuare i documenti amministrativi che possono essere sottratti all´accesso in relazione all´esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi. Più precisamente, possono essere esclusi quei documenti o parti di documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi sanitari, professionali, ecc., di cui esse siano in concreto titolari. Deve essere garantita agli interessati, comunque, la possibilità di visionare gli atti relativi ai procedimenti amministrativi, ivi compresi i curricula, qualora la conoscenza dei singoli documenti sia effettivamente necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici (art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241/1990; art. 8, comma 5, lett. d), d.P.R. n. 352/1992).

Questo bilanciamento è stato oggetto, di recente, di una pronuncia del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 4 febbraio 1997, n. 5), il quale ha ribadito il principio secondo cui il diritto alla riservatezza può essere sacrificato quando l´accesso al documento amministrativo sia necessario, appunto, "per curare o difendere" gli interessi giuridici del richiedente. Resta ferma l´esigenza che i dati acquisiti in sede di accesso ai procedimenti amministrativi siano utilizzati esclusivamente per le finalità di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti che hanno motivato l´accesso.

IL PRESIDENTE