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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Santa Ninfa - 26 marzo 2015 [4000337]

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[doc. web n. 4000337]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Santa Ninfa - 26 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 18 marzo 2013 n. 6814/82138 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Santa Ninfa, con sede in Santa Ninfa (TP), piazza Libertà 1 (C.F. 01302760812), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla diffusione di dati personali, contenuti nelle delibere di giunta n. 308 del 10 agosto 2010, n.141 del 29 settembre 2010 e n.219 del 29 dicembre 2010, sul sito istituzionale del Comune di Santa Ninfa per un periodo eccedente il termine di quindici giorni previsto per la pubblicità legale in base all´art. 124 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate non consentono l´archiviazione del procedimento dovendosi ritenere che il termine previsto dalla legge per la pubblicità legale degli atti della Pubblica amministrazione (quindici giorni) individua il limite entro il quale la diffusione dei dati personali in essi contenuti è consentita, determinandosi, in conseguenza del suo superamento, un trattamento illecito;

RILEVATO che il Comune di Santa Ninfa ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella pubblicazione sul sito web dell´Ente di dati personali in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Santa Ninfa, con sede in Santa Ninfa (TP), piazza Libertà 1 (C.F. 01302760812), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981 prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia