Notificazione - Esonero dall'obbligo di notificazione per gli imprenditori...
Notificazione - Esonero dall'obbligo di notificazione per gli imprenditori artigiani - 12 marzo 1998 [39865]
[doc. web. n. 39865]
Notificazione - Esonero dall´obbligo di notificazione per gli imprenditori artigiani - 12 marzo 1998
Anche in questa pronuncia il Garante ha fornito chiarimenti sull´esatta portata dell´art. 7, comma 5 ter, lett. g della legge n. 675/96, precisando che nella nozione di piccolo imprenditore deve essere ricompresa anche la figura dell´artigiano e del soggetto che esercita l´impresa artigiana ai sensi della legge n. 443/1985.
Roma, 12 marzo 1998
Alla Confartigianato
Divisione Politica Legislativa
Settore Legislativo
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti circa i casi di esonero dalla notifica dei trattamenti di cui all´art. 7, comma 5-ter della legge n. 675/1996
Codesta Confederazione ha chiesto di conoscere se le imprese artigiane debbano notificare i trattamenti di dati personali o possano avvalersi degli esoneri previsti dall´art. 7 della legge n. 675/1996.
Il Garante, valutato il dibattito che è seguito all´approvazione della legge-quadro per l´artigianato (l. 8 agosto 1985, n. 443), osserva che l´esonero dall´obbligo di notificazione previsto per i piccoli imprenditori è stato introdotto dal legislatore delegato tenendo presente anche l´imprenditore artigiano.
La relazione di accompagnamento al decreto delegato n. 255/1997 reca un riferimento espresso agli artigiani e offre una sicura conferma della legittimità dell´interpretazione secondo cui la legge n. 675/1996, nel riferirsi ai piccoli imprenditori di cui all´articolo 2083 del codice civile, riguarda anche gli artigiani (menzionati in tale articolo) e i soggetti che in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 esercitano l´impresa artigiana
In questa prospettiva, il modo con cui è articolato il registro delle imprese risulta privo di rilievo.
È appena il caso di osservare che l´interpretazione della disciplina sugli artigiani formulata in questa sede rileva ai soli fini dell´applicazione della normativa in materia di notificazione.
Si osserva infine che l´inclusione degli imprenditori artigiani nell´ambito di esonero dalla notificazione previsto dall´art. 7, comma 5-ter, lett. g) in favore di piccoli imprenditori rende priva di rilievo l´analisi volta a verificare se l´imprenditore artigiano possa invocare l´applicazione dell´altra ipotesi di esonero prevista dalla lettera e) del medesimo comma (adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, assistenziali, ecc.), giacché l´esonero previsto dalla lettera g) ha effetto assorbente e risolve in via generale il problema sollevato con il quesito.
Il Garante renderà note le conclusioni raggiunte in merito alla questione prospettata e invita codesta Confederazione a contribuire ad assicurarne la massima diffusione nell´ambito della categoria interessata.
IL PRESIDENTE