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Dati sensibili - Comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 12 dicembre 2001 [39200]

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 [doc web n. 39200]

Dati sensibili - Comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 12 dicembre 2001

La comunicazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute può avvenire solo per il tramite di un medico designato dallo stesso interessato o dal titolare del trattamento; ne consegue che non è conforme alla legge n. 675/1996 la comunicazione di detti dati ove effettuata direttamente all´interessato presso il domicilio eletto.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla sig.ra XY;

nei confronti di

Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta che Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. non abbia fornito riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, concernente l´accesso a dati personali detenuti dalla società, con particolare riferimento a quelli contenuti in una perizia redatta dal medico legale di fiducia della società.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata chiede che il Garante ordini al titolare del trattamento di comunicare i dati personali contenuti nella perizia in questione, addebitando allo stesso le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 novembre 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. ha risposto con fax in data 15 novembre 2001 (inviato per conoscenza anche a questa Autorità) con il quale ha trasmesso all´interessata "copia della relazione medico legale redatta" dal medico di fiducia della società.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale redatta da un medico di fiducia di una società di assicurazione.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo Liguria Società di Assicurazione S.p.A. provveduto a comunicare alla ricorrente i dati personali richiesti.

Tale riscontro è però avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Considerata la mancanza di un tempestivo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall´interessata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, va quindi posto a carico di Liguria Società di assicurazione S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

Va contestualmente segnalato alla società che, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato… solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare", dati che nel caso di specie risultano essere stati comunicati direttamente all´interessata presso la società di servizi ove l´interessata stessa aveva eletto domicilio.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Liguria Società di Assicurazione S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente;

c) segnala alla predetta società titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996 la necessità di conformare ogni altra comunicazione dei dati personali relativi allo stato di salute dell´interessata o di terzi al disposto dell´art. 23, comma 2, della medesima legge.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli