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Compiti del Garante - Ministero dei Trasporti - Consenso ed autorizzazione al trattamento - 9 giugno 1999 [39184]

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 [doc. web n. 39184]

Compiti del Garante - Ministero dei Trasporti - Consenso ed autorizzazione al trattamento - 9 giugno 1999

Nel parere formulato al Ministero dei Trasporti si evidenzia che i soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso degli interessati e l´autorizzazione al Garante per poter trattare dati sensibili, ma devono verificare che tali trattamenti siano conformi a puntuali disposizioni di legge che specifichino i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996 come modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135).

Roma, 9 giugno 1999

Ministero dei trasporti e della navigazione
Gestione governativa ferroviaria adriatico - sangritana.
Piazzale stazione
66034 Lanciano (CH)



OGGETTO: quesito relativo al trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996).


Codesta Amministrazione ha chiesto di sapere se il trattamento effettuato su alcuni dati sensibili dei propri dipendenti per la gestione del rapporto di lavoro è stato considerato dal Garante nell´autorizzazione generale relativa ai datori di lavoro (cfr. l´autorizzazione n. 1/1998 emanata il 30 settembre 1998 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 1° ottobre 1998) e se sussiste o meno l´obbligo di notificazione al Garante.

Al riguardo si osserva che i soggetti pubblici, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso degli interessati e l´autorizzazione al Garante per poter trattare dati sensibili, ma devono verificare che tali trattamenti siano conformi a puntuali disposizioni di legge che specifichino i tipi dei dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996). Codesta Amministrazione, pertanto, non rientra nell´ambito di applicazione dell´autorizzazione n.1/1998, rilasciata nei confronti dei datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici.

La materia è ora regolata dal d. lg. 11 maggio 1999, n. 135, che all´art. 9 disciplina la materia dei rapporti di lavoro (v. anche le disposizioni contenute negli artt. 1 - 5 del decreto, che dovranno essere sviluppate dalle amministrazioni interessate secondo quanto previsto dal medesimo art. 5).

Per appurare poi se, ed in quale misura, codesto Ente debba procedere alla notificazione al Garante, si dovrà porre attenzione alle ipotesi di semplificazione e di esonero rispettivamente previste dai commi 5 bis e 5 ter dell´art. 7 della legge che rendono possibile, ad esempio, non notificare i trattamenti di dati non sensibili effettuati per adempiere ad un obbligo normativo.

Per quanto riguarda i dati sensibili e di carattere giudiziario di cui agli artt. 22 e 24 della legge, invece, i soggetti pubblici devono procedere alla notificazione una tantum, in forma semplificata (art 7, comma 5 bis), fatto salvo l´esonero relativo ai trattamenti finalizzati all´adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali (art. 7, comma 5 ter lett. e)).

L´eventuale notificazione deve essere redatta secondo il modello approvato dal Garante di cui si allega copia sia su supporto informatico, sia su versione cartacea e deve pervenire al Garante per la protezione dei dati personali, via della Chiesa Nuova 8, in plico raccomandato con avviso di ricevimento o mediante consegna a mani proprie, con la ricevuta di pagamento sul conto corrente n. 97204002 di lire 25.000 o di 15.000 a seconda che si utilizzi il modello cartaceo o quello informatico.

Si coglie l´occasione per inviare copia di una deliberazione del Garante relativa al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.

IL PRESIDENTE