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Consenso - Utilizzabilità dei dati relativi agli utenti dell'ENEL ai fini del controllo e della manutenzione di impianti termici - 5 febbraio 1998...

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[doc. web n. 39097]

Consenso - Utilizzabilità dei dati relativi agli utenti dell’ENEL ai fini del controllo e della manutenzione di impianti termici - 5 febbraio 1998

L´Enel ha opposto un rifiuto alla richiesta di accedere ai dati relativi agli utenti formulata da una società incaricata dalla provincia di svolgere accertamenti sugli impianti termici. In risposta al quesito formulato da quest´ultima società, il Garante ha ritenuto corretta la valutazione dell´Enel ma ha suggerito, al tempo stesso, una modifica normativa.

Roma, 5 febbraio 1998

E.X.E. S.p.a.
Piazza Patriarcato, 3
33110 Udine

Provincia di
33100 Udine

Ministero dell´Industria
del Commercio e Artigianato
Gabinetto
00100 Roma

Autorità di Regolazione per
l´Energia elettrica e il gas
Piazza Cavour 5
20121 Milano


OGGETTO: Utilizzabilità dei dati relativi agli utenti dell´ENEL ai fini del controllo e della manutenzione di impianti termici

L´ENEL S.p.a. ha opposto un rifiuto alla V.s. richiesta volta ad accedere ai dati anagrafici relativi ad alcuni utenti, necessari ai fini del controllo sullo stato di esercizio e di manutenzione di taluni impianti termici che la Provincia di Udine ha affidato alla Vs. società ai sensi dell´art.11 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Nel sottoporre la questione al Garante, la V.s. società ha allegato una copia della convenzione con la quale la Provincia le ha affidato il compito di predisporre e di aggiornare l´archivio degli impianti termici sottoposti al controllo della Provincia.

Al riguardo, va osservato che la Provincia può acquisire certamente le informazioni di carattere personale necessarie per l´espletamento del controllo sugli impianti termici situati sul proprio territorio, come quelle anagrafiche relative ai titolari degli impianti (art. 27, comma 1, legge n. 675/96). La Provincia può, inoltre, delegare ad organismi esterni tale attività di controllo e di manutenzione degli impianti termici, e ciò mediante apposita convenzione (art. 31, comma 3, legge n. 10/1991 e art.11, commi 18 e 19, d.P.R. 412/1993).

Ai fini del rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, è peraltro necessario che la E.X.E S.p.a sia formalmente designata quale "responsabile" del trattamento dei dati, in modo da poter operare in nome e per conto della Provincia nel pieno rispetto delle disposizioni di cui gli agli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996.

Per quanto riguarda i dati richiesti all´Enel S.p.a., va osservato che la legge n.10/1991 e il d.P.R. 412/1993, pur attribuendo alla Provincia un potere di controllo che può comportare una raccolta lecita di informazioni a ciò finalizzate, non prevede un corrispondente obbligo dei soggetti (ivi inclusa l´ENEL S.p.a.) di fornire tali informazioni.

Anche nell´ambito di altre norme di legge e di regolamento che riguardano l´ordinaria attività dell´ENEL S.p.a. o della Provincia, non è emersa una disposizione che preveda, anche attraverso norme sanzionatorie, l´obbligo dell´ENEL S:p.a. di fornire alla Provincia i dati richiesti.

In mancanza di tale apposita disposizione, sembra quindi trovare applicazione la norma generale contenuta nell´art.13 della legge n. 689/1981, relativa alle procedure di accertamento delle violazioni amministrative, secondo cui "gli organi addetti al controllo sull´osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l´accertamento delle sanzioni di relativa competenza, assumere informazioni..." .

Tuttavia, anche questa disposizione, al pari di quelle contenute nella legge n. 10/91 e nel d.P.R. 412/1993, non crea nel destinatario della richiesta un obbligo giuridico coercibile e si limita, come confermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a legittimare la Provincia ad acquisire informazioni.

Tutto ciò premesso, deve ritenersi che l´ENEL S.p.a., allo stato della normativa vigente in materia di controlli termici, non possa prescindere dal consenso degli utenti interessati ai fini della comunicazione dei dati alla Provincia (e, per suo conto, alla E.X.E S.p.a.).

Ciò in quanto la legge n. 10/1991, il d.P.R. n. 412/1993 o altre disposizioni non prevedono un obbligo di comunicazione dei dati da parte dell ENEL S.p.a. e non permettono, quindi, di applicare la previsione di cui all´art.20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, che consente ai soggetti privati e agli enti pubblici economici di comunicare dati "in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" .

All´incompletezza della legge n. 10/1991 e del d.P.R. 412/1993, potrebbe peraltro porsi rimedio promuovendo, su iniziativa del competente Ministero dell´industria, del commercio e dell´artigianato, un´apposita integrazione della legge o del regolamento, in modo tale da rendere più agevole l´esercizio del potere di controllo demandato alla Provincia, attraverso la previsione dell´obbligo di fornire le informazioni necessarie per le verifiche sull´esercizio e la manutenzione degli impianti.


IL PRESIDENTE