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Provvedimento del 7 febbraio 2015 [3846491]

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[doc. web n. 3846491]

Provvedimento del 7 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 74 del 5 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 ottobre 2014 da XY nei confronti di Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google, di due articoli pubblicati rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2006 su due quotidiani nazionali recanti il titolo "XX" e "YY" contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad un´indagine giudiziaria relativa ad un presunto episodio di  insider trading che lo avrebbe coinvolto, ha chiesto la deindicizzazione degli url che lo riguardano; ciò in quanto le notizie riportate, oltre ad essere "risalenti a fatti verificatisi tra il 2001 e il 2002 (ben più di dodici anni fa) (…), sono state dimostrate prive di ogni fondamento da provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato l´esponente estraneo ai fatti ivi riportati" e la loro permanenza sul web arreca allo stesso "un´oggettiva lesione della reputazione, della riservatezza e dell´immagine, nonché un gravissimo pregiudizio economico e morale anche in ragione della sua professione"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 novembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 dicembre 2014, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato che, "a seguito di un riesame del caso, ha accolto l´istanza di rimozione" e sta quindi "operando per bloccare gli url (richiesti) dalle versioni europee dei risultati di ricerca di google relativi alle query correlate al nome del ricorrente"; il titolare del trattamento ha altresì precisato che "questa azione non rimuoverà i contenuti in questione dal web. Per la rimozione dei contenuti delle pagine in questione è necessario contattare il webmaster dei siti su cui le notizie sono state pubblicate";

VISTA la nota del 10 dicembre 2014 con cui il ricorrente ha "preso atto della rimozione spontanea" ed ha rappresentato "il venir meno del suo interesse al ricorso";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro all´istanza del ricorrente nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia