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Provvedimento del 29 gennaio 2015 [3845963]

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[doc. web n. 3845963]

Provvedimento del 29 gennaio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 55 del 29 gennaio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 ottobre 2014 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Daniele Colangelo, ha chiesto il blocco o la sospensione del trattamento, all´interno di ogni prodotto informativo Cerved allo stesso riferito, dei dati che lo riguardano ove associati alla XX Sas fallita in data 24 febbraio 2014; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente, tenuto conto che la procedura concorsuale in questione ha investito un soggetto terzo e non il ricorrente il quale, peraltro, era semplicemente socio accomandante della citata società nella quale non ha mai compiuto alcun atto di gestione; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 ottobre 2014  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 dicembre 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 10 novembre 2014 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando come i dati relativi al fallimento della citata società, "compresi i relativi riferimenti temporali", risultino, nei prodotti informativi Cerved, "correttamente riferiti" alla società e non al ricorrente di cui viene riportata la qualità di socio accomandante; rilevato, pertanto che Cerved, richiamando "quanto già emerso negli orientamenti espressi in materia nell´ambito della giurisprudenza di merito" ha sostenuto la pertinenza della segnalazione del fallimento di una società in accomandita semplice anche con riferimento alla posizione del socio accomandante; alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che le richieste del ricorrente non possano essere accolte, "atteso che il trattamento in questione ha per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice";

VISTA la memoria del 13 novembre 2014 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota del 12 gennaio 2015 con la quale la società resistente si è richiamata a quanto già dedotto nel precedente scritto difensivo;

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTA, invece, la necessità di disporre, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento della XX Sas in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Cerved Group S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e nelle more della redazione del codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento della XX Sas in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento ed a fornire, comunque, riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia